Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15789 del 17/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15789 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Fkar Rachid, nato il 04.01.1981
avverso la sentenza n.3471/2016 del 19.10.2016 della Corte d’appello di
Torino

, I sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppina Casella , che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al calcolo della pena limitatamente agli aumenti a titolo di
continuazione per i delitti di furto;

MOTIVI della DECISIONE

Data Udienza: 17/11/2017

La sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza ,in data 13
aprile 2016, con cui il G.u.p. presso il Tribunale di Torino, all’esito di
giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di FKAR Rachid
in ordine ad una serie di furti e rapine, previo riconoscimento del vincolo
della continuazione fra tutti i reati, ritenuto più grave il fatto di cui al capo
28) dell’imputazione, riconosciute le attenuanti generiche da considerarsi

ha condannato alla pena finale di anni quattro di reclusione ed € 900,00 di
multa. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito indicati, nei limiti
strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma
1:
Inosservanza, erronea applicazione della norma processuale di cui all’art.
568, c. 4, c.p.p.;Sollevare la questione di legittimità costituzionale della
norma di cui all’art. 625 bis cod.pen., nella parte in cui non prevede che la
pena sia diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole del reato di cui
all’art. 628, c.p., prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei
correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa
sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od
occultare, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3,
Cost.

Il motivo sub a) è fondato.
Il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nel
punto in cui ha ritenuto carente di processuale interesse la censura
relativa alla mancata dichiarazione di sussistenza dell’attenuante di cui
all’art.625 bis cod.pen. in relazione ad alcuni dei reati satelliti. Lamenta ,in
particolare, il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto della
consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel reato
continuato, le circostanze debbano valutarsi riguardo a ciascuna violazione
e non in relazione al complesso delle varie infrazioni, di talché la circostanza
aggravante od attenuante ha effetto sulla pena base, solo se si riferisce alla
violazione più grave, mentre ha effetto sulla misura dell’aumento (derivante
dalla continuazione), allorquando venga riconosciuta in relazione ad altro

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prevalenti alla contestate aggravanti e recidiva e la diminuente del rito, lo

illecito.
L’assunto del ricorrente fa riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte che il collegio condivide e fa proprio, richiamando la
motivazione della decisione n. 44791 del 2014, che ha affermato: “…. la tesi

della assoluta autonomia sanzionatoria del reato continuato, che sarebbe
dimostrata dal fatto che perde di rilievo la cornice edittale del reato satellite,
appare non persuasiva ove intesa in termini radicali; ed altrettanto deve dirsi
per il reato satellite risente delle circostanze eventualmente accessorie a tale
reato. Questa Corte insegna che in tema di reato continuato, le circostanze
vanno valutate riguardo a ciascuna violazione e non in relazione al complesso
delle varie infrazioni, di talché la circostanza aggravante o diminuente ha
effetto sulla pena, solo se si riferisce alla violazione più grave, mentre ha
effetto sulla misura dell’aumento (derivante dalla continuazione), allorquando
venga riconosciuta in relazione ad altro illecito (cfr. Sez. 2, n. 10757 del
28/ 09/ 1989 – dep. 27/ 07/ 1990, Aronica, Rv. 185006; similmente, Sez. 5, n.
12260 del 09/ 03/ 2012 – dep. 02/ 04/ 2012, P.G. in proc. Rossi, Rv. 252010).
Ma anche l’operazione di determinazione della pena per il reato satellite non è
indifferente alla cornice edittale (così come non lo è al fatto che si tratti di
contravvenzione piuttosto che di delitto) perché il giudice non è in condizione
di apprezzare la gravità del fatto a prescindere dalla scala valoriale espressa
dalle pene definite dal legislatore

,,

Con ciò , diversamente da quanto ritenuto nella sentenza qui impugnata, si
configura un ben preciso interesse processuale alla pronuncia in ordine
alla sussistenza e rilevanza della circostanza attenuante di cui all’art.625
bis cod.pen. con riguardo ai reati satelliti di furto meglio indicati in ricorso
ed alla misura dell’aumento di pena per tali reati nella continuazione. Va
pertanto annullata la sentenza nel punto in cui nega 1′ interesse
all’impugnazione di cui all’art.568 comma quarto cod.proc.pen.ed alla
mancata valutazione della sussistenza dell’attenuante per reati satelliti di
furto con rinvio per la pronuncia, che coinvolge rilievi di natura
discrezionale, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Inammissibili sono, invece, gli ulteriori rilievi relativi all’ eccezione di
costituzionalità dell’art.625 bis cod.pen.perché la Corte ha fornito una
risposta ampia , esaustivamente argomentata e del tutto condivisibile

3

I

per la tesi antagonista. Basti considerare che l’entità della pena da infliggere

ponendo in chiaro rilievo la inammissibile equiparazione, in ragione dei
diversi beni ed interessi tutelati, tra le fattispecie di furto ,rapina e
sequestro di persona e la non irragionevolezza della diversità del
trattamento circostanziale.
Poiché l’annullamento non ha attinenza all’affermazione di responsabilità e
alla pronuncia di condanna , su tali parti della sentenza si è formato il

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della
pena in continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Torino.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di
responsabilità.
Così dec o i Roma, il 17 novembre 2017
Il Consi er

e

Il Presidente

giudicato.

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