Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15787 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15787 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CHIARAMONTE MARIA TERESA, nata a Catania il 9.8.1973

avverso la ordinanza in data 9.10.2017 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giuseppe Ragazzo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 9.10.2017 il Tribunale di Caltanissetta in funzione di
giudice del riesame, a parziale riforma del provvedimento emesso dal GIP presso
lo stesso Tribunale, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari disposta nei
confronti di Maria Teresa Chiaramonte, indagata per i reati di cui all’art. 74 DPR
309/1990 per aver svolto funzioni di intermediaria nella vendita di sostanze
stupefacenti all’interno di un’associazione dedita al narcotraffico e del reato di cui
all’art. 73, 1 comma per cessione di cocaina, con l’obbligo di presentazione
bisettimanale alla P.G.,

Data Udienza: 27/02/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p..
2. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art.292 c.p.p. e al vizio motivazionale, il ricorso ai poteri integrativi da
parte del Tribunale del riesame in assenza di autonoma valutazione nel
provvedimento genetico della gravità indiziaria, che a sua volta si traduce nella
carente disamina delle esigenze di cautela, per essersi il Gip limitato a riprodurre

notizia di reato, senza alcuna verifica del materiale di indagine. Inoltre censura la
valutazione unitaria delle diverse posizioni degli indagati, senza che fosse stato
svolto per ciascuno di essi un effettivo vaglio degli elementi di fatto decisivi.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art. 273 c.p.p. e al vizio motivazionale, la mancanza di elementi a
sostegno dell’ipotesi accusatoria, costituita da sole quattro intercettazioni
telefoniche di altrettante conversazioni di cui l’indagata era stata parte, la cui
interpretazione, palesemente arbitraria – assumendosi la cripticità di termini
comuni quali “biancheria” e “tuta” del tutto compatibili con il contesto dei
dialoghi, non risultava supportata da alcun riscontro, in difetto di sequestri, fermi
o controlli degli indagati. Sostiene al riguardo che la natura dei rapporti di costei,
accusata di aver preso parte al fine di aiutare il coniuge all’associazione di
narcotraffico, con i coniugi Liardo, avesse trovato esauriente spiegazione nelle
dichiarazioni rese dalla stessa Chiaramonte e dal marito, del tutto convergenti
fra loro, nei rispettivi interrogatori di garanzia, in cui era stato chiarito come
l’occasionale conoscenza della Greco, avvenuta in occasione della detenzione del
Crisafulli presso il penitenziario di Caltanissetta, essendo il Liardo compagno di
cella di quest’ultimo, si era sviluppata grazie al suo interessamento ad una
delicata questione personale di Dorotea Liardo, figlia della Greco e di Nicola
Liardo, che aveva aiutato per un’interruzione di gravidanza procurandole i
contatti necessari con i medici dell’ospedale. La prova della propria estraneità ai
fatti sarebbe in ogni caso ricavabile dall’ultima conversazione telefonica
intercettata in cui la Chiaramonte aveva tentato di procrastinare l’incontro con la
Greco quello stesso pomeriggio su richiesta di quest’ultima, segno evidente della
sua estraneità all’associazione criminale o comunque ai rapporti del marito con i
Liardo, posto che altrimenti si sarebbe mostrata collaborativa, immediatamente
prestandosi alle richieste degli altri sodali. Conclude affermando che in ogni caso
non poteva avere nessuna consapevolezza di agire all’interno di un’associazione
dedita al narcotraffico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

lo schema della richiesta della misura cautelare del PM e la comunicazione della

1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
La previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi
indizi di colpevolezza (introdotta in materia di misure cautelari personali nell’art.
309, 9 comma c.p.p. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47), la cui portata innovativa
è del tutto relativa, essendo essa espressione del principio generale per cui
l’esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che
giustificano la decisione (sez. 6, 29 ottobre 2015, n. 47233, rv. 265337), impone

motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli indizi di
colpevolezza, delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa. Va ciò
nondimeno rilevato che la previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze
cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare,
indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i
criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di
una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della
disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 – dep. 21/03/2017,
Marra, Rv. 269648), di talché si ritiene la suddetta previsione osservata anche
quando il giudice ripercorra, motivando “per relationem”, ovvero riproducendo
testualmente alcuni passaggi dell’atto richiamato, gli elementi oggettivi emersi
nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché
dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui
egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296
del 14/04/2016 – dep. 23/08/2016, PM in proc. Elezi, Rv. 268113). Dunque, la
necessità di autonoma valutazione da parte del Gip rispetto alle richieste del
pubblico ministero non esclude che il primo possa ricorrere legittimamente alla
tecnica della riproduzione testuale di altro atto processuale- solo parzialmente
utilizzata nel caso qui in esame – non essendo tale tecnica incompatibile con
un’autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso Gip.
Del resto, l’esigenza di autonomia valutativa sottolineata dal legislatore con le
modiche apportate dalla novella 47/2015 agli artt. 292 e 309 c.p.p. è riferita
specificamente al momento del giudizio e non all’esposizione dei presupposti di
fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, è
consentito il rinvio – “per relationem” o per incorporazione – alla richiesta del
pubblico ministero, mentre, dall’atto, dovrà emergere il giudizio critico del
giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura cautelare
Nel caso di specie il Tribunale del riesame evidenzia chiaramente come il
provvedimento genetico abbia interpolato gli indizi di colpevolezza illustrati dal
PM con le proprie considerazioni sottolineate dalla stessa tecnica grafica, avendo
utilizzato il carattere in grassetto per esprimere le proprie valutazioni, e

3

(

al giudice del riesame l’annullamento del provvedimento impugnato se la

comunque disatteso per le posizioni di taluni indagati, come nel caso di Dorotea
Liardo, le richieste dell’organo inquirente, segno della sua autonomia di giudizio
in ordine al compendio probatorio raccolto, nonostante anche costei, al pari degli
altri coindagati, fosse legata ai due soggetti al vertice del sodalizio da un legame
parentale: il fatto stesso di aver accolto la richiesta cautelare del P.M. solo per
alcuni indagati esclude la supina adesione del giudice alle richieste dell’accusa
che dimostrano perciò di essere state recepite solo nell’esercizio di una
valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare,

04/05/2017 – dep. 23/05/2017. PM in proc. Persano, Rv. 270662). Prive di
fondamento risultano pertanto le contestazioni svolte dalla difesa sulla
valutazione cumulativa delle singole posizioni in un procedimento che, malgrado
il contestato reato associativo, consta di pochissimi coindagati con posizioni,
all’interno del sodalizio, differenziate tra loro, che non vengono neppure nell’atto
richiamato, accomunate fra loro, restando oggetto di separata valutazione anche
nel provvedimento genetico.
2. Il secondo motivo si sostanzia in censure di natura meramente fattuale
che si appuntano, riproducendo pedissequamente le contestazioni svolte con
l’atto di riesame, sul contenuto delle conversazioni intercettate e
sull’interpretazione resa al riguardo dal Tribunale peloritano, sollecitandone una
rivisitazione all’evidenza inibita nella presente sede di legittimità.
Va al riguardo ribadito, come già affermato da questa Corte, che in materia
di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva
competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto
delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di
legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della
motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 – dep.
29/11/2016, D’Andrea e altri, Rv. 268389 che ha rigettato la contestazione
relativa alla ritenuta attendibilità del contenuto delle captazioni, osservando che
l’evidente impiego di particolari attenzioni e cautele nel parlare escludeva,
logicamente, l’ipotesi difensiva di affermazioni rese volutamente false dai
conversanti in quanto consapevoli di essere intercettati; Sez. 2, n. 35181 del
22/05/2013 – dep. 21/08/2013, Vecchio Rv. 257784). Il giudice di merito è
invero libero di ritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto della
conversazione, un significato criptico, allorchè non abbia alcun senso logico nel
contesto espressivo in cui è utilizzata così come quando emerge, dalla
valutazione di tutto il complesso probatorio, che l’uso di un determinato termine
viene indicato per indicare altro (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016 – dep.
29/08/2016, Folino, Rv. 267650).

4

nell’intero complesso delle sue articolazioni interne (Sez. 2, n. 25750 del

Immune da censure deve perciò ritenersi l’ordinanza impugnata che, con
approfondita e plausibile motivazione, ha ricostruito la posizione dell’indagata
quale intermediaria del compagno, il Crisafulli, nell’associazione da costui
costituita insieme all’ex compagno di cella Nicola Liardo, – che lo vedeva nella
posizione di distributore e somministratore, in quel di Catania, della droga che il
Liardo acquistava da lui e poi distribuiva nel territorio di Gela, ma di fatto
impossibilitato a svolgere il proprio compito in quanto agli arresti domiciliari – e
dunque in un ruolo operativo essenziale al fine della concreta operatività del

gruppo dei Liardo, avrebbe subito una battuta di arresto. Elementi indiziari del
suo coinvolgimento vengono tratti in primo luogo dal linguaggio utilizzato nelle
conversazioni telefoniche intercorse con i Liardo dove il significato convenzionale
del termine “biancheria”, in luogo della sostanza stupefacente, viene logicamente
desunto dall’assenza di ogni riferimento nei colloqui precedenti alla biancheria
dal marito, da costui dimenticata, secondo la versione fornita dalla Chiaramonte
nell’interrogatorio di garanzia, in carcere, e dal fatto che Giuseppe Liardo figlio
di Nicola, di ritorno da Catania lo stesso giorno in cui si sarebbe dovuto
incontrare con l’indagata per consegnarle “la biancheria”, portasse con sé della
droga, come desunto dalle intercettazioni ambientali all’interno dell’auto dove
commentava con il compagno di viaggio dell’ottima qualità della merce. E’ stata,
invece, ritenuta non significativa al fine di escludere il coinvolgimento della
Chiaramonte la volontà da costei manifestata, durante la telefonata del
31.1.2016, alla moglie del Liardo di rinviare l’incontro cui quest’ultima la
sollecitava per quello stesso pomeriggio, atteso che il tergiversare dell’indagata
ben poteva essere dipeso da ragioni meramente contingenti legate ad una
temporanea indisponibilità del Crisafulli.
Va invero rilevato che solo formalmente la ricorrente ha indicato, come
motivo della sua impugnazione, il vizio di manifesta illogicità della motivazione
della decisione gravata, non avendo, però, prospettato alcuna reale
contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse delle
argomentazioni, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed
insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, essendosi limitato a
fornire una diversa interpretazione al significato che il Tribunale de libertate
aveva dato al contenuto delle conversazioni intercettate durante la fase delle
indagini, così sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale
d’indagine. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato
principio di diritto secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice
di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e
coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi

5

sodalizio che senza il di lei contributo, che consisteva nel consegnare la droga al

acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di
nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei
fatti.
Il ricorso deve, in conclusione, ritenersi inammissibile. Segue a tale esito
la condanna, ex art.616 c.p.p., della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 27.2.2018

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

Donatella Galterio

Gast jAndreazza

Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA