Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15785 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15785 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tedesco Alessandro, nato a Roma il 12/09/1994

avverso la sentenza del 17/01/2017 della Corte d’appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa,
all’esito del giudizio abbreviato, dal tribunale di Tivoli, appellata da Alessandro
Tedesco e da Simonpietro Pacifico, la Corte d’appello di Roma riduceva la pena,
inflitta agli imputati, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa
ciascuno, nel resto confermando la sentenza di primo grado, che aveva

agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto,
a fine di spaccio, gr. 40,77 lordi di hashish, gr. 20,20 di marijuana, gr. 1,10 lordi
di cocaina, 50 compresse del farmaco Depalgos, contenente ossicodone,
sostanza stupefacente inserita nella tabella I, occultate nella camera da letto
della loro abitazione.

2. Avverso l’indicata sentenza Alessandro Tedesco, tramite il difensore di
fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale e vizio motivazionale in relazione alla gravità del reato agli
effetti della commisurazione della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Ad avviso
del ricorrente, nella determinazione della pena, la Corte territoriale avrebbe
omesso di considerare elementi favorevoli all’imputato, quali il modesto
quantitativo di stupefacente, la destinazione del medesimo anche per uso
personale, le circostanze complessive dell’azione, la pena, ben più mite, inflitta
in una vicenda più grave, giudicata con sentenza della Corte di Cassazione n.
41698 del 2016, la condotta collaborativa dell’imputato, il quale ha mostrato di
voler intraprendere un percorso di reinserimento sociale e ha mantenuto corretto
durante il periodo scontato in regime di arresti domiciliari.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze
attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, l’applicazione delle attenuanti in
esame sarebbe stato escluso dalla Corte territoriale con un ragionamento
circolare, senza considerare gli elementi sopra indicati e, in particolare, il
percorso rieducativo intrapreso dal Tedesco, che, in quanto condotta successiva
al fatto di reato, può essere considerata ai fini dell’applicazione delle circostanze
in parola, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del
2011.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale e vizio motivazionale con riferimento alla mancata

2

affermato la penale responsabilità dei due imputati in relazione al delitto di cui

applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Secondo la prospettazione
del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di formulare un giudizio
pronostico circa l’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte
dell’imputato.

3. Con memoria deposita il 27 febbraio 2018, il difensore dell’imputato
insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziando, come,

in data 7 aprile 2017 si sia lanciato dal balcone della propria abitazione,
riportando lesioni gravissime, come da documentazione allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo.

2. Va premesso che non è utilizzabile la documentazione prodotta dal
difensore con l’indicata memoria, proprio perché è volta a provare circostanze
sopravvenute, che, ovviamente, non potevano essere oggetto di valutazione da
parte della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo è generico.
Va, infatti, osservato che, in primo grado, l’imputato era stato condannato
alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa; in
accoglimento del motivo di appello relativo alla severità della pena inflitta in
primo grado, la Corte territoriale, valorizzando la giovane età dell’imputato unico elemento che non era stato tenuto in debita considerazione dal Tribunale ha ridotto la pena in maniera assai significativo, rideterminandola in pena a anni
uno mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Le ulteriori doglianze, sul punto, sono generiche, sicché il motivo è
manifestamente infondato.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo, che non tiene conto del
consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in
tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la
cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o

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successivamente all’instaurazione del presente giudizio di legittimità, l’imputato,

dell’esclusione

(ex multis,

cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep.

22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini
dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi
precedenti penali dell’imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep.
29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep.
03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve
essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un

quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che,
sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e
legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è
soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi
su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei
principi sopra enuncianti, negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, evidenziando la gravità del fatto (ritenuto ai limiti della sussumibilità
nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e il correlativo
allarme sociale, desumibile dalla quantità, qualità e varietà di sostanze
stupefacenti sequestrate, unitamente al rinvenimento di un bilancino di
precisione, di circa 100 bustine di cellophane con chiusura a pressione, dello
stesso tipo di quelle rinvenute con al’interno lo stupefacente, della somma di 110
euro, composta da banconote da 10 e 20 euro, di un coltello serramanico e di un
taglierino, entrambi sporchi di hashish.

4. E’, invece, fondato il terzo motivo.
La Corte territoriale ha negato la sospensione condizionale della pena con la
stessa motivazione utilizzata per il diniego delle circostanze attenuanti
generiche, ossia la gravità del fatto e il conseguente allarme sociale.
Orbene, le valutazioni che il giudice deve compiere in ordine all’applicazione,
in un caso, delle attenuanti generiche, nell’altro, della sospensione condizionale
della pena, hanno finalità differenti: l’una volta a considerare la personalità del
reo ai fini della proporzionalità e dell’adeguatezza della pena nel contesto
valutativo generale proprio delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.; l’altra
orientata, invece, a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante,
la commissione di ulteriori attività criminose (Sez. 3, n. 12828 del 18/10/1999 dep. 11/11/1999, Dal Pont, Rv. 215636).

4

trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che,

Nel caso in esame, peraltro, in sede di merito sono stati accertati elementi
di indubbia valenza positiva, ai fini dell’applicabilità del beneficio ex art. 163 cod.
pen., quali: lo stato di incensuratezza del Tedesco; la giovane età dell’imputato
che, come detto, è stata positivamente valutata dalla Corte territoriale per una
consistente riduzione di pena; la circostanza che una parte dello stupefacente
sequestrato fosse per uso personale. Orbene, a fronte di simili circostanze, il
mero richiamo alla “gravità del fatto” si rileva apparente, non chiarendo in che
modo essa possa incidere, a fronte delle circostanze di segno opposto, poc’anzi

Trattandosi di un giudizio che implica valutazioni di fatto, si impone,
pertanto, l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della
sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso il 08/03/2018.

indicate, sul giudizio prognostico ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen.

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