Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15782 del 23/02/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15782 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARESE LILIANA nato il 23/09/1947 a ROCCABASCERANA
avverso la sentenza del 12/07/2016 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Farese Liliana ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/07/2016 di condanna per reati di cui agli artt. 110
cod. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di opere
autorizzazione a procedere nonché in violazione dell’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380
del 2001 per l’assenza di un progetto esecutivo e di un tecnico abilitato.
2. Con un primo e secondo motivo di ricorso deduce rispettivamente l’inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o
illogicità della motivazione risultante dalla sentenza stessa in relazione alla esclusione della
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondata sulla “natura primaria degli
interessi costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela della normativa antisismica
violata”. Le modalità della condotta, l’esiguità del pericolo, trattandosi di un battuto in
cemento di pochi millimetri e di due muretti alti venti centimetri, ed il comportamento non
abituale della ricorrente, avrebbero invece dovuto consentire l’applicazione dell’esimente di
cui all’art. 131 bis cod. pen..
3. Il ricorso è fondato.
Onde motivare l’esclusione dei presupposti di applicabilità dell’istituto della particolare
tenuità del fatto ex art. 131
bis cod. pen. la sentenza impugnata ha unicamente
valorizzato, testualmente, “la natura primaria degli interessi (vita umana)
costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela da parte della normativa antisismica violata
dall’imputata”.
E’ tuttavia evidente che, così facendo, la sentenza, incentrando, nella specie, la non
configurabilità della causa di esclusione della punibilità sulla “tipologia” del reato e sui
valori alla cui salvaguardia lo stesso sarebbe mirato, ha finito per introdurre una
esclusione per categorie non prevista dal legislatore ed anzi in contrasto con il dettato
normativo, fondato, al contrario, sull’implicita applicabilità della norma a tutte le diverse
fattispecie di reato (in tal senso, sia pure con affermazione non esplicita, Sez.3, n. 19111
del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586).
Ne consegue che, preclusa ogni questione in ordine alla sussistenza degli elementi
costitutivi del reato, non emergendo dal provvedimento impugnato ulteriori argomentazioni
a suffragio della decisione censurata, la violazione di legge in tal modo concretata impone
l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuova
deliberazione sul punto qui solo in discussione.
edilizie in zona sismica in assenza del necessario preavviso e della preventiva
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Così deciso il 23 febbraio 2018
Il P;Rsidente
Prèrq Savani
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