Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15780 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15780 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pesaresi Eletto, nato a Polverigi il 25/01/1962

avverso la sentenza del 01/03/2016 della Corte di appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Sgarbi che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

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1.

Con sentenza del 1° marzo 2016, la Corte d’appello di Perugia,

giudicando in sede di rinvio sull’appello proposto dall’odierno ricorrente Eletto
Pesaresi avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Ancona lo aveva ritenuto responsabile dei reati in materia di
stupefacenti, qualificati come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, di cui ai capi a), b) e d) della rubrica, prendendo atto che nel
precedente giudizio di appello la Corte territoriale di Ancona aveva assolto

l’imputato dai delitti di cui ai capi a) e b) e che sul punto si era formato il
giudicato parziale, ha rideterminato la pena per la residua imputazione in mesi
sei di reclusione e 1.000 Euro di multa in base alla più favorevole cornice edittale
oggi prevista dalla menzionata fattispecie incriminatrice.

2. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo la violazione
degli artt. 132 e 133 cod. pen. e dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990,
nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte applicato una pena base
superiore al minimo edittale (nove mesi di reclusione e 1.500 Euro di multa,
ridotta nei termini sopra precisati per la diminuente connessa alla scelta del
giudizio abbreviato) sull’erroneo rilievo che il Pesaresi sarebbe stato coinvolto “in
più di un episodio di spaccio”, mentre il fatto oggetto di processo era limitato ad
un unico episodio di detenzione di stupefacenti, vale a dire quello contestato al
residuo capo d) della rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Non essendo state addotte altre argomentazioni a sostegno della
quantificazione della pena ed essendo stata accertata la responsabilità
dell’imputato con riguardo ad un unico episodio di detenzione di sostanze
stupefacenti di tipo e quantità imprecisati, non è dato comprendere a cosa si sia
riferito il giudice del rinvio nel quantificare la pena valorizzando il plurimo.
coinvolgimento del Pesaresi in episodi di spaccio. Già il primo giudice – sia pur
non esplicitandolo in dispositivo, avendo ritenuto l’unicità del reato – aveva
escluso la sussistenza dell’addebito contestato sub c) (v. p. 72 sentenza di primo
grado) e con sent. 17 aprile 2014 la Corte d’appello aveva assolto il ricorrente
con riferimento ai fatti di cui sub a) e b), riconoscendo la sua responsabilità per il

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solo capo d) per aver egli acquistato e detenuto stupefacente in parte destinato
ad un terzo soggetto (v. pag. 40 sent. Corte appello).
Questo soltanto, dunque, era il fatto criminoso accertato nei confronti
dell’imputato, sicché la motivazione della sentenza impugnata, che giustifica la
quantificazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo
edittale in base all’unico argomento del “coinvolgimento dell’imputato in più di
un episodio di spaccio”, è manifestamente illogica e frutto di travisamento della
prova, vizio che ricorre quando nella motivazione si fa uso di un’informazione

prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio deve risultare dal
testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti processuali
specificamente indicati nei motivi di gravame ed è ravvisabile ed efficace solo se
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,
rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale/probatorio travisato od omesso (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014,
Del Gaudio e a., Rv. 258774), ciò che nel caso di specie è indiscutibile.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte
d’appello di Firenze per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello Firenze.
Così deciso il 22/02/2018.

rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una

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