Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15779 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15779 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESSAKET ABDELATI N. IL 28/01/1982
ARSALANE TARIK N. IL 07/12/1975
avverso la sentenza n. 2317/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
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o, per la parte civile, l’Avv
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difensor Avv.
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Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto che la Corte di appello di Roma con sentenza del 24 febbraio 2011, in
parziale riforma della sentenza de11 18 febbraio 2007, il Tribunale di Tivoli, ha
rideterminato la pena in anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 450 ciascuno,
confermando la condanna per il delitto di ricettazione , riconosciuta l’attenuante
di cui al comma 2, mentre li ha assolti dal reato di cui all’art. 171 ter c. 1, legge
n. 633 del 1941, in relazione alla detenzione per la vendita di 11 CD e 10 DVD,
supporti abusivamente duplicati e privi del contrassegno SIAE, fatto accertato in
Capena il 21 settembre 2003;

cassazione, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi: 1) Inosservanza
od erronea applicazione della legge penale, in quanto la norma di cui all’art. 171
ter legge 633 del 1941 e l’art. 648 sarebbero avvinte da un rapporto di
specialità, inoltre l’unico elemento di valutazione quanto alla responsabilità del
delitto di ricettazione sarebbe consistito nella mancanza del contrassegno SIAE;
2) Manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe stato precisato il
contenuto delle fonti di prova, né la sentenza avrebbe riferito in merito alla
circostanza che al momento dell’accertamento da parte degli inquirenti non vi
fossero acquirenti;

Considerato che il ricorso è fondato;
che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della sentenza della
Corte di Giustizia Europea, resa ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE, ed
emessa 1’8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, in base alla
quale la detenzione, commercializzazione, noleggio, ecc. di supporti privi del
contrassegno SIAE non può assumere alcuna rilevanza penale, assolvendo i
ricorrenti dall’ipotesi ascritta in relazione all’art. 171 ter legge n. 633 del 1941;
che nel caso di specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del
principio affermato da questa Corte (così Sez. 3, n. 24823 del 05/05/2011,
Abdou, Rv. 250653), secondo il quale la mancanza sui supporti audiovisivi del
contrassegno SIAE non può valere da sola come indizio dell’abusiva duplicazione
o riproduzione degli stessi, principio statuito proprio ;
che questa Corte ha affermato il principio secondo il quale la mancanza sui
supporti audiovisivi del contrassegno SIAE non può valere da sola come indizio
dell’abusiva duplicazione o riproduzione degli stessi (così Sez. 3, n. 24823 del
05/05/2011, Abdou, Rv. 250653);
che, nel caso di specie, atteso il venir meno del reato presupposto deve
escludersi, altresì, la rilevanza penale della ricezione di supporti privi del
contrassegno Siae, e per ritenere la sussistenza del delitto di ricettazione di cui
all’art. 648 c.p., debbono essere valutati gli ulteriori elementi probatori a

che gli imputati hanno proposto tramite il proprio difensore, ricorso per

sostegno della configurabilità dei delitto, elementi che non sono stati indicati
nella motivazione e che attengono al merito del processo;
che pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per una
nuova valutazione

PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
e estensore

Il Presidente

Roma.

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