Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15777 del 24/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 15777 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BALDASSARRE VITO N. IL 27/05/1966
avverso la sentenza n. 230/2009 TRIB.SEZ.DIST. di RUTIGLIANO,
del 02/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Ge9Frale in persona del Dott.
che ha concluso per

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL

-5 APR 2013

IL CAN E i LIERE
pi
L
dito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/10/2012

Ritenuto che il Tribunale di Bari, sez. dist. di Rutigliano, con sentenza del 2
febbraio 2011, ha condannato Baldassarre Vita per i reati di cui agli artt. 81,
cpv.,110, 256 c. 1 e 2 lett. b) D.Igs n. 152 del 2006 per avere effettuato attività
di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di materiale plastico di copertura
(rifiuti non pericolosi) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, in
quanto scaduta; fatto accertato in Adelfia il 16 novembre 2007;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato appello, trasmesso a
questa Corte che con sentenza del 17 novembre 2011 ha dichiarato la propria

l’improcedibilità dell’azione penale in quanto l’art. 256 si applica solo ai titolari di
imprese, e pertanto il fatto doveva essere configurato come art. 50 d.lgs n. 22
del 1997, punibile con la sola sanzione amministrativa pecuniaria; 2) L’imputato
avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto
non sussiste, in quanto mancherebbe la prova dell’esistenza di più azioni
esecutive di raccolta e trasporto rifiuti;

Considerato che il ricorso risulta proposto da avvocato non cassazionista e
pertanto è inammissibile; che infatti la giurisprudenza ha affermato che “alla
regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano
sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori,non è prevista deroga par il caso
di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi
abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia
proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (così Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998,
dep. 10/10/1998, Alegretti, Rv. 211855);
che peraltro il motivi di ricorso risultano generici e non possono essere tradotti in
vizi di legittimità, in quanto si limitano a suggerire una riesame nel merito delle
risultanze del processo, avanzando censure di fatto che non sono censurabili in
sede di legittimità;
che, attesa l’inammissibilità del ricorso, a tale pronuncia consegue, in forza del
disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle
ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012

Il

gllere estensore

Il Presidente

incompetenza, per i seguenti motivi: 1) Il giudice avrebbe dovuto dichiarare

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