Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1577 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1577 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FAGONE FEBBRONIO N. IL 08/06/1967
avverso la sentenza n. 1121/2008 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/03/20111
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 31 marzo 2011 la Corte di appello di Caltanissetta, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna in data 25 gennaio
2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fagone Febbronio
per il reato previsto dall’art. 9 della legge n. 1423 del 1956, commesso in
Enna il 10 aprile 2005 (capo n. 1), perché estinto per intervenuta

reclusione per il delitto di cui all’art. 9 della medesima legge (capo n. 2),
perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, violava le prescrizioni impostegli e, in particolare,
quella di non rincasare la sera più tardi delle ore 21 e di non uscire prima
delle ore 7, risultando assente da casa negli orari prescritti; in Enna, il 9 e il
10 aprile 2006.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Fagone tramite il difensore di fiducia, il quale deduce il vizio di mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo enunciato che evoca il
vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in realtà
propone una diversa lettura del materiale istruttorio già adeguatamente
valutato, con motivazione completa ed immune da vizi logici e giuridici,
nella sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

1

prescrizione; mentre ha confermato la condanna del Fagone ad un anno di

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.

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