Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1576 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1576 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALICI CARLO ALBERTO N. IL 05/11/1970
avverso la sentenza n. 6996/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G. 16132/2013
Motivi della decisione
Il difensore di Scalici Carlo Alberto ricorre avverso la sentenza 20.02.2013
della Corte d’Appello di Milano che ha condannato l’imputato per la ricettazione
di due assegni bancari provento di furto e per tentata truffa, lamentando vizio di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale
della ricettazione o in alternativa del danno di speciale tenuità ;ed in merito alla

Il ricorso è manifestamente infondato e,pertanto, inammissibile perché si limita a
reiterare pedissequamente i motivi di appello, senza alcuna specifica critica alle
argomentazioni con le quali la Corte territoriale li ha già rigettati. La Corte di merito ,con una motivazione pertinente e priva di illogicità ha affermato ,in linea con la
giurisprudenza di questa Corte, che il danno patrimoniale va commisurato al complesso dei danni cagionati , quali risultano dalla valutazione del fatto nella sua
globalità ; che nel caso di tentativo il danno va ragguagliato al mancato profitto
che ci si attendeva dall’azione illecita ; che il concreto pregiudizio economico
va,comunque, provato in sede civile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa elle ammende.
Così d

ma, 08.10.2013.

Il Co

N Funzionario 31utiziario

condanna al risarcimento del danno l’inadeguatezza della condanna.

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