Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1576 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1576 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STENLEITNER CORRADO N. IL 18/08/1954

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avverso l’ordinanza n. 4945/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dibattimentale del 19 novembre 2014 il Tribunale di
Torino rigettava la richiesta di proscioglimento immediato, ai sensi dell’articolo
469 cod.proc.pen., proposta nell’interesse di Steinleitner Corrado Eugenio,

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo
del proprio difensore, evidenziandone l’abnormità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Innanzitutto, in forza del principio di tassatività dei provvedimenti
impugnabili e dei relativi mezzi di impugnazione (articolo 586 cod.proc.pen.,
comma 1) il ricorso per cassazione proposto avverso il rifiuto di immediato
proscioglimento ai sensi dell’articolo 469 cod.proc.pen. deve ritenersi
inammissibile, a meno che non si deduca l’abnormità del provvedimento, così
come ha fatto il ricorrente nel presente ricorso.
3. Tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che il diniego del Tribunale
possa essere considerato atto abnorme e come tale impugnabile direttamente in
Cassazione.
Mancando una espressa definizione legislativa di abnormità, questa Corte
ne ha ormai elaborato i tratti caratteristici, rinvenendoli nell’atto che si ponga al
di fuori dell’ordinamento e determini una stasi del procedimento non altrimenti
rimuovibile se non con l’impugnazione.
Più precisamente è affetto da tale vizio l’atto che, per “singolarità e
stranezza” del suo contenuto si presenti avulso dall’intero ordinamento
processuale ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, sia emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste
al di là di ogni ragionevole limite (v. per tutte, Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2004
n. 19289).
Si è anche precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare
tanto il profilo strutturale, allorché l’atto per la sua singolarità si ponga al di fuori
del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando

1

imputato del delitto di cui all’articolo 2632 cod.civ..

esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (v. per tutte Cass. Sez. V 14 gennaio 1997 n. 87).
La vastità della casistica rende complicata l’individuazione dei caratteri
comuni dell’abnormità, che tuttavia appare identificabile, con una certa
approssimazione, sotto un duplice profilo: da un lato, il provvedimento abnorme
è quello che presenta un forte grado di eccentricità rispetto al sistema, risulta

normativo unitario; dall’altro, la giurisprudenza riconosce la natura abnorme
anche all’atto che sia frutto di un esercizio del potere processuale legittimo, ma
che si caratterizzi per una carenza dei presupposti particolarmente intensa, tanto
da tradursi in irragionevolezza. Inoltre, perché ricorra questa categoria di atto è
necessario che non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché il ricorso
per cassazione rappresenta l’unico strumento per eliminare una situazione che
produrrebbe effetti irreversibili. Si tratta di una categoria di creazione
giurisprudenziale che finisce per integrare il sistema di invalidità degli atti,
introducendo un correttivo al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione
attraverso il rimedio del ricorso immediato per cassazione contro provvedimenti
non impugnabili autonomamente e comunque affetti da anomalie talmente
radicali da giustificare una forma di tutela.
Tenendo conto di quanto è stato detto dalla giurisprudenza di questa
Corte riguardo ai caratteri dell’abnormità, deve riconoscersi che il provvedimento
oggetto del ricorso non rientri in tale categoria.
Non vi rientra dal punto di vista strutturale, né da quello funzionale, in
quanto si tratta di un provvedimento che non presenta alcun profilo di
“eccentricità” che lo collochi al di fuori del sistema organico della legge
processuale.
In altre parole, l’atto con cui si sia negata la possibilità di immediato
proscioglimento non può qualificarsi come avulso o estraneo all’ordinamento
giuridico.
Inoltre, deve escludersi una intrinseca irragionevolezza del diniego, tale
da compromettere il diritto di difesa del ricorrente, alla luce del capo
d’imputazione con plurimi imputati e condotte e tali da necessitare un
approfondimento in merito alla chiesta sussistenza della causa di estinzione del
reato.
,1 4. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, in definitiva, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
2

cioè estraneo e avulso all’ordinamento processuale, inteso come complesso

PTM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso il 4 dicembre 2015.

della Cassa delle Ammende

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