Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15750 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15750 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Placidi Patrizio nato il 06/09/1953 a Anzio

avverso l’ordinanza del 14/12/2017 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi
Pratola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Chiara Fagiolo in sostituzione dell’Avv. Marco Fagiolo, che
ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione specializzata
per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato a Patrizio Placidi la misura degli
arresti domiciliari in relazione a due episodi di corruzione. In particolare, al Placidi
è ascritto in via provvisoria, sub capo 3), di avere, in concorso con altri soggetti,
quale assessore all’ambiente del Comune di Anzio, compiuto un atto contrario ai
doveri d’ufficio – in quanto preceduto da collusione con il privato -, istigando
Walter Dell’Accio (dirigente dell’ufficio Ambiente del Comune di Anzio e, dunque,
1

Data Udienza: 28/03/2018

4.

titolare del potere di contrarre in nome e per conto del comune) ad affidare (con
determina n. 376 del 23 dicembre 2016) alla P. Factor s.r.l. l’appalto per la
fornitura al medesimo comune di cestini getta rifiuti e, quindi, ottenendo in cambio
– quale corrispettivo dell’aggiudicazione di tale contratto – la somma di 2.540
euro, consegnatagli a mezzo di bonifico destinato alla Visual Soc. Coop, società di
comodo riferibile al ricorrente con la causale di un’inesistente intermediazione
commerciale; sub capo 4), di avere, in concorso con altri soggetti, sempre quale
assessore all’ambiente del comune di Anzio, compiuto un atto contrario ai doveri

Dell’Accio (con la qualità sopra descritta) ad affidare (con determina n. 392 del 27
dicembre 2016) alla Preco System s.r.l. l’appalto per la fornitura al medesimo
comune di panchine e, quindi, ottenendo in cambio – quale corrispettivo
dell’aggiudicazione di tale contratto – la somma di 1.952 euro, consegnatagli
sempre a mezzo di bonifico destinato alla già sopra indicata Visual Soc. Coop;
entrambi i reati aggravati dall’avere commesso il fatto per la stipula di contratti in
cui era interessata l’amministrazione alla quale appartenevano i pubblici ufficiali
concorrenti; fatti commessi rispettivamente il 20 gennaio 2017 ed il primo giugno
2017.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. Marco Fagiolo, difensore di
fiducia del Placidi, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati
ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale
ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica del Placidi di “socio
occulto” della Visual Soc. Coop., evidenziando come, sul punto, il Tribunale si sia
limitato a ribadire quanto già affermato nell’ordinanza del Gip senza spiegare i
criteri seguiti per l’attribuzione di detta veste. Si rimarca che, dagli atti d’indagine
(in particolare dalle telefonate intercettate), non emerge alcun collegamento tra
Placidi e la società cooperativa in oggetto, né con impiegati di essa, né – in
particolare – con la segretaria D’Agostino (la quale faceva sempre riferimento ai
funzionari del Comune Donatello Campa e Marco Folco per ricevere le istruzioni
sulla gestione della società); che il versamento – con bonifico bancario – della
somma di 1.000 euro da parte della Visual alla Car Rist. (di proprietà del Placidi e
del suo socio Marco Cappuccini) costituisce pagamento di parte del canone di
locazione dovuto, e non un prestito agli altri soci; che, dalla captazione n. 2182
del 2 febbraio 2017, non emerge che i funzionari del Comune Campa e Folco
fossero legati fiduciariamente all’assessore Placidi; che le dichiarazioni accusatorie
del Folco (nel senso di riferire la cooperativa al Placidi) avrebbero dovuto essere
valutate alla luce del disposto dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

d’ufficio – in quanto preceduto da collusione con il privato -, istigando Walter

2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione di legge penale ed
il vizio di motivazione in relazione al giudizio di concretezza ed attualità del pericolo
di reiterazione del reato. Al riguardo, il ricorrente rimarca che il Tribunale ha
trascurato di considerare: a) che Placidi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
assessore presso il Comune già nell’ottobre del 2017, di tal che egli non si trova
più nella condizione per poter replicare condotte antigiuridiche analoghe a quelle
oggetto di contestazione provvisoria; b) che tutti gli amministratori coinvolti nella
vicenda sub iudice hanno ormai preso le distanze dal Placidi, sicché egli,

troverebbe comunque in una posizione di chiusura totale da parte della
amministrazione comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al profilo concernente le esigenze
cautelari, punto il relazione al quale l’ordinanza impugnata deve essere annullata
con rinvio.

2. Non coglie nel segno la prima deduzione concernente i gravi indizi di
colpevolezza.
2.1. Nel contestare le valutazioni espresse dai giudici della cautela al riguardo,
il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo del provvedimento
impugnato, che – lungi dal replicare pedissequamente il contenuto dell’ordinanza
coercitiva genetica – poggia il giudizio di gravità indiziaria su di una pluralità di
emergenze processuali, segnatamente: 1) le dichiarazioni di Aurelio Droghini,
funzionario dell’ufficio gare di appalti del Comune di Anzio, che ha denunciato
l’ingerenza criminosa di Patrizio Placidi (assessore alle politiche ambientali) ai fini
della aggiudicazione delle gare d’appalto aventi ad oggetto l’assegnazione del
servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune (v. pagine 4 e 5
dell’ordinanza impugnata); 2) il contenuto di una conversazione tra presenti
versata su supporto informatico intercorsa fra lo stesso Placidi, il suo socio Marco
Cappuccini e l’imprenditore Gianluca Crespi, titolare della ditta individuale
Garden4You (v. pagine 4 e 5 dell’ordinanza); 3) le dichiarazioni – rese in data 22
ottobre 2016 – alla P.G. dal Crespi, il quale, oltre ad assumersi la “paternità” della
registrazione in questione, ha riferito in merito alle “insistenze” del Placidi in
prossimità della procedura della gara d’appalto, agli incontri avuti con il medesimo
e, quindi, all’interesse rappresentato dal ricorrente a far aggiudicare la gara alla
Gesam (v. pagine 5 e 6 dell’ordinanza); 4) gli elementi dimostrativi della riferibilità
al Placidi della Visual Soc. Coop., quale collettrice di profitti illeciti in forza dell’agire
3

quand’anche avesse la possibilità di svolgere la sua attività imprenditoriale, si

corruttivo del medesimo Placidi e degli altri funzionari del Comune Donatello
Campa e Marco Folco, dazioni illecite mascherate da emissione di fatture a fronte
di operazioni inesistenti di consulenza commerciale (v. pagine 6 e 7
dell’ordinanza); 5) le risultanze delle intercettazioni, là dove rivelano le intese
affaristiche fra Campa e Folco e la riconducibilità della società Visual al Placidi (v.
pagine 7 e 8 dell’ordinanza); 6) gli accertamenti bancari relativi ai flussi finanziari
(v. pagina 11 dell’ordinanza); 7) le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato
Folco quanto alla riconducibilità all’assessore Placidi della Visual Soc. Coop. (v.

2.2. Sulla scorta di tali evidenze investigative, il Tribunale della cautela ha
ritenuto confermata, sia pure rebus sic stantibus, l’ipotesi accusatoria secondo la
quale il prevenuto si coordinava con Fulco e Campa per orientare le procedure di
assegnazione delle forniture pubbliche di cestini porta rifiuti e di panchine (di cui
alle incolpazioni provvisorie sub capi 3) e 4), assoggettandole a mercimonio
concordato con l’aggiudicatario con cui era stipulato un patto corruttivo, onorato
da quest’ultimo attraverso l’erogazione del prezzo dell’illecito rapporto bilaterale
alla società cooperativa Visual Soc. Coop., apparente intermediatrice di non
specificate e non verificate prestazioni commerciali a favore dell’aggiudicatario
stesso.
Discorso giustificativo che, per il puntuale ancoraggio alle emergenze delle
investigazioni e per la coerenza logica delle inferenze, si appalesa incensurabile
nella sede di legittimità, dovendo questa Corte limitarsi a ripercorrere

l’iter

argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la
insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di verifica della
rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali o di diversa
ricostruzione dei fatti (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074).

3. Come anticipato, è di contro fondato il rilievo concernente la valutazione
delle esigenze cautelari.
3.1. Ed invero, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, il
Collegio capitolino si è limitato ad evidenziare – con considerazioni sommarie come, trattandosi di un ambito territoriale e socio politico molto ristretto – quale
quello del Comune di Anzio -, la figura politica di Placidi e la sua stringente rete
relazionale, sia in ambito amministrativo sia imprenditoriale, consentirebbero al
medesimo di replicare agevolmente contegni delittuosi della stessa specie (v.
pagina 15 dell’ordinanza). Soprattutto, ha completamente omesso di confrontarsi
con la circostanza obbiettiva, dedotta col ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., che

4

pagina 14 dell’ordinanza).

Placidi risulta avere rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore presso il
Comune di Anzio già dall’ottobre del 2017.
In tale argomentare, il Tribunale, da un lato, non ha tenuto debito conto del
precetto normativo codificato all’art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla
stregua del quale al giudice della cautela è fatto obbligo di motivare in modo
puntuale in ordine alla concretezza e, soprattutto, all’attualità del

periculum

libertatis, esplicitando le ragioni della prognosi di ricaduta nel reato.
Dall’altro lato, ha trascurato lo specifico insegnamento di questa Corte

sebbene non operi nessun automatismo, il giudice è tenuto a procedere ad una
valutazione attenta del caso concreto ed all’adempimento di un adeguato onere
motivazionale, dando conto dell’influenza personale dell’agente
indipendentemente dall’ufficio ricoperto e, dunque, della concretezza e
dell’attualità del rischio di recidivanza nonostante la mutata veste soggettiva. In
altri termini, al decidente è fatto carico di esplicitare le ragioni per le quali
l’indagato, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici o privati diversi, possa
ritenersi comunque in grado di continuare a commettere condotte antigiuridiche
offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato
commesso, eventualmente avvalendosi della rete di complicità in seno alla
compagine dell’ente in cui operava (ex plurimis, Sez. 6 del 27/03/2013, Pastore,
Rv. 256261; Sez. 6 del 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223).
Perché il periculum libertatis possa ritenersi concreto ed attuale, non è
indispensabile che sia prevista una “specifica occasione” per delinquere (Sez. 5,
n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216), ma è nondimeno necessario che
il giudice dia conto dell’esistenza di dati oggettivi e verificabili, e non meramente
ipotetici o congetturali, attinenti allo specifico caso sub iudice, che rendono il
rischio di recidivanza effettivo e tangibile nel momento in cui interviene la
decisione sullo status libertatis (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri,
Rv. 266511).
3.3. Altrettanto deficitaria risulta la valutazione in punto di scelta della misura
cautelare, che il Giudice a quo ha risolto con una frase stereotipata con la quale
ha rilevato l’inidoneità di misure di tipo prescrittivo ad impedire la salvaguardia
delle esigenze vista il “considerevole contesto di libertà relazionale” (v. pagine 17
– 18 dell’ordinanza).
Il Tribunale capitolino ha, in particolare, omesso di verificare l’idoneità di
misure di natura non detentiva, anche interdittive, a porre argine al “flusso
relazionale”, in ambito amministrativo ed imprenditoriale, che rese possibile il
realizzarsi delle condotte criminose e, dunque, fare fronte ai rilevati pericula
libertatis, in linea con le chiare indicazioni del codice rito – come novellato con la
5

secondo cui, in caso di dimissioni dall’incarico pubblico da parte dell’indagato,

legge n. 47 del 2015 – nel segno della “individualizzazione” del trattamento
cautelare e dell’adozione di una misura che realizzi il “minor sacrificio necessario”
della libertà personale.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per

Così deciso in Roma il 28 marzo 2018

nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione del riesame.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA