Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1575 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1575 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNI SANTO N. IL 10/12/1976
avverso la sentenza n. 2569/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 08/10/2013

■I•

R.G. 16116/2013
Motivi della decisione

Il difensore di Muni Santo ricorre avverso la sentenza
18.12.2012 della Corte d’Appello di Catania che ha condannato
l’imputato per ricettazione di un vespino, ritenuta l’ipotesi
attenuata, lamentando vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del delitto di

relationem, al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché mera reiterazione dei
motivi di appello, senza alcuna specifica critica alle
argomentazioni con le quali la Corte territoriale li ha rigettati. Le
censure sono di merito ed assertive, mancando ogni correlazione
alle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito circa la
responsabilità del Muni e come tali non sono consentite in questa
sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della
somma i € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

DEP035TATA1

IN CANCLILLL!-ZIA

15 BEN 2014

ricettazione , alla redazione della motivazione della sentenza per

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