Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15747 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15747 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZHOU CHAO nato il 03/05/1977 a ZHEJIANG( CINA)

avverso l’ordinanza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Zhou Chao ricorre in cassazione nell’interesse
dell’imputato avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2017 con cui la Corte di
appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio da annullamento della Corte
di cassazione, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine proposta
per lo Zhou quanto all’appello della sentenza di condanna emessa dal

2. La difesa con unico articolato motivo di ricorso deduce la violazione
degli artt. 145, 175 cod. proc. pen. e 94, comma 1-bis, Dísp. att. coci. proc.
pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
A fronte del rilievo sulla mancata conoscenza dell’imputato della lingua
italiana scritta, la Suprema Corte aveva disposto l’annullamento del
precedente provvedimento della Corte anconetana perché questa accertasse
se ed in quale data, ai fini della effettiva conoscenza della sentenza di
condanna da determinarsi nei termini di cui all’art. 175, comma 2-bis, cod.
proc. pen., il direttore o l’operatore dell’istituto penitenziario presso il quale
l’imputato era stato ristretto avesse posto l’imputato nelle condizioni di
avere effettiva conoscenza del provvedimento che ne disponeva la
carcerazione.
La Corte di appello di Ancona avrebbe ritenuto, in violazione delle
indicate norme e con motivazione superficiale, che fosse stato garantito al
detenuto a mezzo del colloquio con l’operatore penitenziario, che si era
avvalso di un programma reperito via web per tradurre in cinese l’ordine di
esecuzione, l’effettiva e non formale conoscenza del provvedimento che ne
disponeva la carcerazione, senza valorizzare che a tal fine la no -ma in
applicazione, ovverosia l’art. 94, comma 1-bis, cit., richiede, se del caso,
l’ausilio di un interprete.

3. Con requisitoria scritta del 23 gennaio 2018, il Procuratore generale
della Corte di cassazione ha concluso per la inammissibilità del ricorso nella
ritenuta logicità della motivazione impugnata, secondo la quale l’attività
spiegata dall’ufficio matricola con l’ausilio di mezzi informatici attestava la
traduzione nella lingua del detenuto del provvedimento in esecuzione perché
intervenuta con specifica indicazione di autorità, data ed oggetto sì da
integrare l’effettiva conoscenza dell’interessato richiesta dalla norma.

2

Tribunale di Ancona il 9 maggio 2013 ed irrevocabile il 28 gennaio 2014.

4. Con memoria di replica depositata il 6 marzo 2018, la difesa ha
contestato che dalla relazione di servizio dell’assistente capo della P.P.,
addetto all’ufficio matricola della Casa circondariale di Civitavecchia e per il
colloquio nella stessa attestato tra l’operatore ed il detenuto si potesse
ritenere soddisfatta la finalità di garantire l’effettiva e non formale
conoscenza del provvedimento di carcerazione, in ossequio alla disposizione
di cui all’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.

1.

Con sentenza del 14 aprile 2017 questa Corte aveva annullato

l’ordinanza in data 11 novembre 2016 con la quale la Corte di appello di
Ancona aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini proposta
nell’interesse dell’imputato Zhou Chao sul rilievo che «… Va tuttavia rilevato
che la Corte d’appello di Ancona, a fronte del rilievo del ricorrente sulla
mancata conoscenza della lingua italiana scritta, avrebbe dovuto verificare
l’effettiva osservanza, nel caso in esame, delle disposizioni previste
dall’articolo 94 citato (art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.)» ritenendo per
tale profilo non osservata la disposizione di cui all’art. 175, comma

2-bis,

cod. proc. pen. nella parte in cui «impone al giudice di verificare, in forza dei
poteri che gli competono, se l’istante abbia avuto conoscenza del
provvedimento non formale ma effettiva».
La Corte territoriale avrebbe dovuto quindi accertare se effettivamente
ed in che data il direttore o l’operatore penitenziario, se del caso con l’ausilio
di un interprete, nei termini di cui al citato art. 94 avessero posto il
ricorrente nelle condizioni di avere effettiva conoscenza del provvedimento
che disponeva la sua carcerazione nel termine di cui all’art. 175 comma 2bis cit., «estendendo la verifica ad altri momenti idonei in astratto a
realizzare la conoscenza del provvedimento in capo all’interessato» in caso
di negativo riscontro dei primi adempimenti.

2.

Il ricorso è infondato e va come tale rigettato.

3. La Corte di appello di Ancona ha dato applicazione al principio di
diritto sancito da questa Corte con la propria sentenza di annullamento non
esponendosi pertanto a censura in questa sede, nei termini di cui agli artt.
627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo altresì
l’adottata sentenza con motivazione che sfugge al sindacato di legittimità
per i dedotti profili di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 13/03/2018

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