Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15746 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15746 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARINO ROBERTO nato il 22/05/1959 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Uditi i difensori avvocati CALTABIANO Maria Caterina e PLACANICA Cesare che
hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

i

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguito di
istanza di riesame proposta nell’interesse di Roberto MARINO avverso la
ordinanza cautelare emessa il 9.11.2017 dal G.I.P. dello stesso
Tribunale con la quale è stata applicata

9,,k misura della custodia in

sussistenti a carico del predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
sua partecipazione all’articolazione territoriale operante in San Giovanni
Galermo dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra catanese,
dall’ottobre 2016 in permanenza.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del MARINO deducendo:
2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

ritenuta sussistenza della gravità indiziaria giustificata attraverso il solo
esame della posizione del figlio del ricorrente Luca MARINO,
concludendo che il ricorrente in quanto padre era elemento di
collegamento tra i sodali e Luca MARINO. In tal modo obliterando le
deduzioni difensive che richiedevano la specifica individuazione a carico
del ricorrente degli specifici atti esecutivi della condotta criminosa
programmata. Il provvedimento interpreta le conversazioni tra il
ricorrente ed il figlio secondo mere congetture e travisa le dichiarazioni
del collaboratore di giustizia Buonanno ritenendo probante la qualifica
dallo stesso data al ricorrente di “avvicinato”, laddove – realizzando una
discrasia logica – lo stesso dichiarante chiarisce che il rapporto del
ricorrente con il figlio è personale.
2.2.

Vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari,

essendo pretermesso l’onere motivo a riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato quando non
genericamente proposto rispetto alla motivazione offerta dalla ordinanza
impugnata che – dopo aver documentato la posizione verticistica
ricoperta da Luca MARINO nell’ambito della articolazione mafiosa attribuisce al ricorrente di fungere da tramite tra il predetto ed i sodali,
1

carcere, ha confermato la decisione con la quale sono stati ritenuti

la partecipazione ad operazioni di recupero crediti, estorsioni e traffico di
stupefacenti, percependo – al pari degli altri sodali – uno “stipendio”. Al
riguardo, la disamina del compendio delle molteplici captazioni poste a
base della decisione è solo genericamente censurato dal ricorrente che,
inoltre, neanche considera le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Buonanno il quale ha indicato nel ricorrente un soggetto a disposizione
del gruppo menzionando episodi pertinenti.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla

considerato – nell’ambito del regime presuntivo vigente in materia – il
breve lasso temporale dai fatti al fine di giustificare il mancato
superamento della presunzione di attualità e concretezza delle esigenze
cautelari.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28.2.2018.

specifica motivazione con la quale il Tribunale ha ineccepibilmente

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