Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15743 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15743 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROTONDO FRANCESCO nato il 17/11/1984 a LECCE

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato
l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di Francesco
ROTONDO nei confronti dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di
Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato deducendo violazione di legge penale essendosi
dovuto rivalutare il quadro cautelare considerando superato il divieto di
cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. dal momento che la pena in
concreto inflitta per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. può
considerarsi come già espiata.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Risulta, innanzitutto, generico rispetto alle ragioni che hanno
determinato il provvedimento impugnato il quale ha opposto il suo
precedente provvedimento dell’aprile 2017 che aveva affrontato le
medesime questioni.
5. Inoltre, il Tribunale ha del tutto correttamente disatteso – da un
lato – l’assunto in diritto proposto dalla difesa circa la imputazione del
presofferto al solo delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., essendo il
titolo genetico emesso anche per la ritenuta più grave violazione di cui
all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e dovendosi avere riguardo – ai fini della
individuazione dei termini massimi di custodia cautelare – alla pena
complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura
custodiale; dall’altro – la sussistenza, in relazione alla vigenza del titolo
per il reato associativo mafioso, del relativo speciale regime cautelare.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 28.2.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA