Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15742 del 28/02/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15742 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPRIOLO STEFANO (OBBL. PRESENT. PG ) nato il 03/08/1966 a ROMA
avverso l’ordinanza del 18/12/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Uditi i difensori avv.ti MINUTI Gaia e BARTOLINI BALDELLI Francesco che hanno
insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Data Udienza: 28/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in sede di rinvio
disposto da questa Corte, a seguito di istanza di riesame proposta
nell’interesse di Stefano CAPRIOLI avverso l’ordinanza cautelare emessa
il 28.4.2017 dal G.I.P. dello stesso Tribunale con la quale al predetto è
sostituita con quella degli arresti domiciliari – in riforma della decisione
ha sostituito quest’ultima con quella dell’obbligo di presentazione alla
P.9..
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i
difensori del CAPRIOLI deducendo con unico motivo violazione degli artt.
627, 274 e 292 cod. proc. pen. e vizio della motivazione avendo il
Tribunale riproposto senz’altro l’originaria motivazione della ordinanza
annullata in sede di legittimità, eludendo le indicazioni date dalla
sentenza rescindente in tema di attualità e concretezza delle esigenze
cautelari. Essendo le emergenze ferme al 2012, l’arresto del ricorrente
risalente al 2014 non incide sulla prognosi cautelare ed inconferente è il
richiamo alla appartenenza del ricorrente alle forze dell’ordine,
risultando egli da tempo sospeso dal servizio.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché
manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto non
consentite in sede di legittimità.
4. Il Tribunale – non discostandosi dalla sentenza rescindente che
risulta aver censurato l’argomentare relativo al raffronto tra le diverse
posizioni dei coindagati – ha correttamente riformulato il giudizio di
pericolosità valorizzando la vicenda correlata all’arresto del CAPRIOLI nel
2014 per una tentata estorsione, per la quale è anche intervenuta
condanna in appello, e considerando la peculiarità del fatto commesso in
spregio dei doveri discendenti dalla appartenenza alla Polizia di Stato. Di
qui il giudizio di attuale pericolosità del ricorrente – non censurabile in
sede di legittimità in quanto scevro da vizi logici e giuridici dimostratosi inserito in diffusi e radicati contesti delinquenziali.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
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stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere – nelle more
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28.2.2018.