Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15741 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15741 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO ROBERTO nato il 11/07/1955 a COSENZA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 15/11/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito il difensore avv. FERRO Giuseppina che ha insistito per l’accoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 28/02/2018

A

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato
l’appello proposto da Roberto CARUSO avverso l’ordinanza emessa il
31.8.2016 dal GIP dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la
istanza di restituzione dei beni sequestrati al predetto con decreto del

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del CARUSO deducendo con unico motivo violazione dell’art.
321 comma 1 cod. proc. pen. e vizio di mancanza della motivazione.
Il Tribunale non ha motivato in ordine alla richiesta di dissequestro
dell’intero compendio societario ed aziendale e nel concentrarsi solo
sulla subordinata richiesta di dissequestro delle quote intestate al
CARUSO corrispondente al 20% della compagine sociale ha fondato
l’appartenenza di esse ad Antonino Accorinti senza far riferimento ad
una intercettazione diretta tra il ricorrente e i sodali dell’associazione
contestata. Manca la prova circa la mancata titolarità effettiva delle
quote in capo al ricorrente oltrechè quella del fumus circa la conoscenza
da parte del ricorrente del coinvolgimento dell’Accorinti negli interessi
della società nonché dello spessore criminale di questi. Sicchè anche il
dissequestro del 20% delle quote non frustrerebbe lo scopo del
sequestro non solo per lo stato detentivo dell’Accorinti, ma soprattutto
perché la società è controllata dagli amministratori giudiziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perché generico, quando non

manifestamente infondato.
2.

Risulta, invero, generico rispetto:

– all’oggetto del sequestro che – come emerge dal testo del
provvedimento impugnato – è intervenuto in riferimento alla quota,
nella misura del 20%, della società Costadei s.r.I..;
– al fumus – confermato dalla decisione in sede di riesame – della
intestazione fittizia delle quote sociali in capo a soggetti incensurati
facenti capo al vertice della cosca Nino Accorinti;

2.5.2016.

- alla

indimostrata titolarità effettiva delle quote rispetto

all’intervento della consorteria mafiosa nella realizzazione del complesso
residenziale, secondo l’accordo intervenuto tra Antonino Accorinti ed il
CARUSO per quanto attiene alla realizzazione del complesso edilizio
riconducendo l’ingresso in società del primo alla necessità di assicurare
la protezione nell’esecuzione dei lavori e del secondo alle disponibilità di
denaro.

inidoneità a modificare il quadro emerso delle deduzioni del CARUSO che
si poggiano solo sul dato formale della provenienza dei fondi utilizzati
per la realizzazione del complesso edilizio tralasciando i rapporti tra il
CARUSO e gli esponenti del sodalizio mafioso che hanno reso possibile
l’intervento edilizio stesso.
3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si
stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28.2.2018.

– Infine, risulta manifestamente infondato rispetto alla motivata

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