Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15740 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15740 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI VIGNI FRANCESCO nato il 20/07/1948 a PALERMO

avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
Udito il difensore avv. DI MARCO Maurizio che si è riportato ai motivi.

Data Udienza: 28/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a
seguito di gravame interposto dall’imputato Francesco LI VIGNI avverso
la sentenza emessa il 12.3.2015 dal Tribunale di Termini Imerese, in
riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
del predetto in ordine al reato di cui all’art. 392 cod. pen. per la

delle costituite parti civili.
2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Vizio cumulativo della motivazione in relazione all’oggetto del
procedimento ed alle doglianze mosse in appello. Quanto al primo
aspetto lontana dalla realtà processuale è la titolarità in capo alla figlia
Alessandra di un diritto di usufrutto sull’immobile, già negato dal primo
Giudice. Inoltre, quanto al secondo aspetto, nessuna nuova audizione
dei testi è stata richiesta dalla difesa.
Inoltre, la sentenza ha trascurato le questioni inerenti la
attendibilità dei testimoni e le discrasie delle testimonianze.
Quanto alla ritenuta sussistenza del dolo, essa risulta incompatibile
con l’invio del telegramma da parte del ricorrente che avvisava la Lo
Iacono del cambio della serratura per ragioni di sicurezza.
2.2. violazione di legge in ordine alla responsabilità. Al momento dei
fatti non sussisteva alcun contenzioso tra il ricorrente e la Lo Iacono in
relazione agli immobili di loro proprietà. Inoltre, la Corte ha omesso di
pronunciarsi sul danno alla figlia Alessandra Li Vigni, oggetto di
contestazione in appello. Infine, le comunicazioni fatte dal ricorrente
avrebbero dovuto escludere il dolo a suo carico.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Invero, generico è rispetto alla affermazione della responsabilità
che la sentenza fonda sulla sostanziale ammissione del fatto da parte
dell’imputato, come pure in relazione al compendio testimoniale.
Generica riproposizione del motivo di appello è la dedotta insussistenza
del dolo rispetto all’ineccepibile risposta data dalla Corte in merito sul

1

particolare tenuità del danno, confermando le statuizioni civili in favore

punto in relazione alla consapevole arbitraria mutazione delle condizioni
di accesso da parte dell’imputato.
5. Generica è la questione circa la titolarità dell’usufrutto da parte
della figlia Alessandra non essendo oggetto di specifica deduzione in
appello e, comunque, tenuto conto della corretta individuazione – da
parte del primo Giudice – della predetta figlia quale soggetto
danneggiato dalla condotta delittuosa.
L’inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare il

decorso della prescrizione successivo alla pronunzia impugnata in
ragione dei periodi di sospensione verificatisi in primo grado.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28.2.2018.

6.

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