Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1574 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1574 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BADAGLIACCA PIETRO N. IL 26/09/1965
avverso la sentenza n. 2007/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente al diniego
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.; rigetto nel resto.

1. Con la sentenza del 4 febbraio 2010 del Tribunale di Genova, confermata dalla
Corte d’appello di Genova con la sentenza impugnata, Badagliacca Pietro era
condannato alla pena di giustizia per il delitto di falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) perché, al fine di ottenere
l’esenzione ticket, attestava falsamente nella dichiarazione fatta presso l’Istituto
Gaslini di Genova un reddito complessivo inferiore ad C 8263,31 per l’anno 2005.
2.

Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, avv. Stefano

Sambugaro, il quale deduce la violazione dell’articolo 606, lettera B ed E, in
relazione all’art. 483 cod. pen., poiché in considerazione del valore irrisorio del
ticket evaso, pari ad appena C 48,65 comprensivi di interessi, per le modalità di
realizzazione della condotta e per il comportamento successivo dell’imputato, il
quale risarciva integralmente il danno patito dall’Istituto, doveva escludersi
l’elemento soggettivo del reato.
2.1 Sotto altro profilo il ricorrente deduce che la condotta andava sussunta
nell’ambito dell’articolo 316 ter cod. pen., che punisce la condotta di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato, come affermato dalle Sezioni Unite
di questa Corte nella sentenza 7537 del 25 febbraio 2011, restando in esso
assorbito il delitto di falsità ideologica, anche allorché il contributo erogato sia
inferiore alla soglia minima di rilevanza penale del fatto, pari a C 3999,96, sicché
l’imputato andava assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La circostanza che l’erogazione della prestazione sia stata evasa da un ente
privato convenzionato è irrilevante, poiché dirimente era la natura pubblicistica
del servizio sanitario e, quindi, dell’agevolazione indebitamente ottenuta in forza
di una convenzione stipulata con un ente pubblico.
3.

Il ricorrente deduce altresì violazione di legge in relazione al mancato

riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, n. 6, cod. pen.,
sul presupposto errato che il risarcimento del danno non fosse integrale, poiché
non comprensivo degli interessi maturati nei tre anni dal fatto; a tal proposito

2

RITENUTO IN FATTO

allega una nota dell’Istituto Gaslini del 4 settembre 2009, dalla quale risulta che
l’importo di C 48,65 è comprensiva di interessi legali.

1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, con riferimento alla seconda
censura.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7537 del
16/12/2010 – dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv. 249104), integra il reato di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le
condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni
sanitarie e ospedaliere che non induca in errore, ma determini al provvedimento
di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza
dell’attestazione stessa.
La Corte, superando un precedente contrasto tra le sezioni semplici, ha infatti
ritenuto che nel concetto di conseguimento indebito di una “erogazione” da parte
di enti pubblici rientrano tutte le attività di “contribuzione” ascrivibili a tali enti,
non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro, ma pure
attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma dagli
stessi dovuta, perché, anche in questo secondo caso, il richiedente ottiene un
vantaggio e beneficio economico, che viene posto a carico della comunità.
La nozione di “contributo” va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per
il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una
prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere
limitato alle sole elargizioni di danaro.
Tale situazione si determina anche allorchè la prestazione sanitaria in regime di
esonero sia erogata da una struttura convenzionata, poiché anche in tal caso
l’esenzione è concessa e va a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nel caso di specie, come in quello esaminato nel 2011 dalle Sezioni Unite,
l’assistito si è limitato a sottoscrivere una dichiarazione attestante un reddito
inferiore ad 8.263€ per il 2005, mentre in realtà aveva prodotto un reddito pari a
12.986C e solo in base a tale dichiarazione la struttura sanitaria ha erogato le
prestazioni in regime di esonero.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

K_

3.

La sussunzione della fattispecie nell’ambito dell’art. 316 ter cod. pen.

determina l’assorbimento del delitto di falso, per il quale è intervenuta condanna.
3.1 Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli artt. 316 e
483 il primo reato assorbe quello di falso, in quanto l’uso o la presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua

l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione (Sez. U,
n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962); la fattispecie di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si
configura come fattispecie complessa, ex art. 84 cod. pen., che contiene tutti gli
elementi costitutivi del reato di falso ideologico (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010
– dep. 25/02/2011, Pizzuto); non ha rilievo, proprio per tale motivo, la diversità
del bene giuridico tutelato dalle due norme, dato che in ogni reato complesso si
ha per definizione pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla
collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice.
3.2 È appena il caso di notare come a tale conclusione debba pervenirsi anche
nella ipotesi in cui, per il non superamento della soglia minima del valore
economico del contributo o della erogazione, sia configurabile una mera
violazione amministrativa, perché rientra nelle valutazioni discrezionali del
legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte
antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata
fattispecie, a sanzioni amministrative, pur se frammenti di queste condotte, ove
non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo
titolo di reato, dovendosi fare applicazione anche in questa ipotesi del principio di
specialità intercorrente tra fattispecie penali e violazioni amministrative stabilito
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010 dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv. 249105; precedentemente, Sez. 6, n. 28665 del
31/05/2007, Piga, Rv. 237115; Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, Arcidiacono,
Rv. 244814; da ultimo Sez. 2, n. 17300 del 16/04/2013, Corona, Rv. 255195).
4. In conclusione, i fatti contestati vanno ricompresi nello schema descrittivo
dell’art. 316 ter cod. pen., nel quale resta assorbito il reato di falso ed a ciò
consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non
risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di euro 3.999,96,
indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.

4

configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero

4.1 la sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio e gli atti devono
essere trasmessi al Prefetto di Genova, per l’applicazione della prevista sanzione
amministrativa.

qualificato il fatto come fattispecie ex art. 316 ter c.p., annulla senza rinvio la
sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova per l’applicazione
della sanzione amministrativa prevista dal II comma dello stesso art. 316 ter
c.p..
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013
Il consigliere estensore

Preside te

P.Q.M.

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