Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1574 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1574 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ROCCA VITO MORGAN N. IL 23/02/1977
avverso l’ordinanza n. 384/2011 TRIBUNALE di PISTOIA, del
28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 28 ottobre 2011 il Tribunale di Pistoia,
giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto di cui alla legge n. 241 del
2006 concesso a La Rocca Vito Morgan nella misura complessiva di anni 3 di
reclusione ed euro 5.559,97 di multa, perché, nei cinque anni successivi
all’entrata in vigore della suddetta legge, aveva commesso un delitto per Il
quale era stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed
del Tribunale di Pistoia in data 16/12/2009, irrevocabile il 4/07/2011.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il La
Rocca personalmente, chiedendo di espiare la pena in detenzione
domiciliare presso una comunità per tossicodipendenti, previa
posticipazione della revoca dell’indulto, per non superare il tetto di pena
oltre il quale è inammissibile il beneficio richiesto, allegando di essere
persona bipolare, borderline, schizofrenico affettivo e con disturbo della
personalità e ad alto rischio di suicidio, già in cura presso psichiatra del
Centro di salute mentale (C.S.M.) di Montecatini.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché totalmente eccentrico rispetto
all’oggetto del provvedimento impugnato e perché si risolve nella domanda
di applicazione di un beneficio penitenziario (detenzione domiciliare), non
consentita in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.
euro 2.000 di multa, giusta sentenza del Giudice dell’udienza preliminare