Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1574 del 04/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1574 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERBOTTO PAOLO N. IL 26/10/1980
avverso la sentenza n. 6133/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 04/12/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha
parzialmente confermato la sentenza di prime cure, dichiarando non doversi
procedere per intervenuta prescrizione ma confermando le statuizioni civili, che
continuate;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica
in merito alla affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla motivazione illogica, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente e in ogni caso non può
questa Corte di legittimità rileggere i fatti concordemente accertati in entrambi i
gradi di merito; nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì,
conto espressamente delle doglianze dell’imputato disattendendole; che, inoltre,
giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso
per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e
cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi
di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere
rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritannente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1
aveva condannato Berbotto Paolo per il reato di lesioni personali aggravate
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2015.