Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1573 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1573 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VITALE GIUSEPPE N. IL 14/04/1963
avverso l’ordinanza n. 902/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

.p:

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 14 novembre 2011 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
respinto la domanda avanzata da Vitale Giuseppe di applicazione della
disciplina del reato continuato ai fatti giudicati con sentenze in data
6/11/2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino e in
Napoli, in entrambi i casi per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990.
A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che non era
ravvisabile il medesimo disegno criminoso tra i due fatti di traffico di
sostanze stupefacenti per la diversità del ruolo svolto dal Vitale (nel primo
fatto egli aveva avuto il compito di trasportatore, mentre nel secondo era
stato cedente di singole dosi ai consumatori di sostanze stupefacenti); per
la differente droga trattata (hashish nel primo caso e cocaina nel secondo);
per la diversità dei luoghi di consumazione dei reati (Torino-barriera
autostradale nel primo caso e Napoli nel secondo fatto).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Vitale personalmente, il quale, con unico motivo, deduce il vizio di
violazione di legge con riguardo all’art. 81, comma secondo, cod. pen.,
poiché le due violazioni, pur essendo separate da due anni l’una dall’altra
(la prima commessa nel 2007 e la seconda nel 2009), erano espressione di
un medesimo disegno criminoso finalizzato al conseguimento di profitti dal
traffico della droga da parte di persona tossicodipendente.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La gravata ordinanza ha, infatti, correttamente valutato i fatti-reato
come ricostruiti nelle sentenze ad essi pertinenti e, all’esito della disamina
del contenuto delle medesime decisioni secondo i parametri rilevanti in
subiecta materia, ha illustrato, con motivazione congrua, adeguata e senza

violare la legge penale sostanziale e processuale, le ragioni ostative al
riconoscimento della continuazione nei termini suddetti.
Il tutto in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la
configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione
in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in

data 22/02/2010 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita che implica la
reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole
violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma
deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine,
richiedendosi, in proposito, la progettazione “ab origine” di una serie ben
individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche
essenziali; con la conseguenza che deve escludersi che una tale
dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero
ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito,
occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in
specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano
frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez.
2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.

progettazione possa essere presunta sulla sola base dell’identità o

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