Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15728 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15728 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

CANGINI ALESSANDRA nata il 25/08/1964 a URBINO
CECCHINI EMANUELA nata il 06/11/1963 a PESARO
nel procedimento a carico di queste ultime

avverso l’ordinanza del 23/11/2017 del TRIB. DEL RIESAME di URBINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale PERLA LORI, che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore Avv. LUCA PARDINI, in sostituzione degli Avvocati MISTURA e
MEZZANOTTI per le indagate, che si è riportato agli scritti difensivi ed ha
chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2017, il Tribunale di Urbino,
in funzione di Giudice del riesame reale, ha rigettato l’istanza di riesame
avanzata nell’interesse di Alessandra Cangini e Emanuela Cecchini avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini
preliminari — ex art. 321 commi 1 e 2, cod. proc. pen. — con riferimento alla
somma in contanti di 37.100 euro, sequestrata perché ritenuta profitto dei reati
di cui agli artt. 178 dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 624, 625 cod. pen.

Data Udienza: 02/03/2018

Più precisamente, le indagate sono accusate di aver riprodotto opere d’arte
dell’artista Pier Paolo Calzolari e in parte di averle vendute nonchè di aver
sottratto furtivamente opere autentiche al predetto autore approfittando del
rapporto di lavoro intercorrente con quest’ultimo.
2.

Il Tribunale del riesame, nel respingere l’istanza della difesa delle

indagate, ha ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti e, per quanto interessa
in questa sede, i presupposti sia del sequestro impeditivo di cui all’art. 321,
comma 1, cod. proc. pen. che quelli del sequestro prodromico alla confisca

3. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i
difensori delle indagate, Avvocati Adriano Mezzanotti e Lucia Mistura, articolando
un unico motivo in cui hanno condensato sia censure di violazione di legge che di
vizio di motivazione (ritenuta contraddittoria, manifestamente illogica, nonché
inidonea a rendere ragione delle giustificazioni del provvedimento).
I difensori delle ricorrenti hanno concentrato le proprie doglianze solo sul
profilo della confiscabilità della somma, lamentando che il Tribunale era giunto al
giudizio di pertinenzialità della somma ai reati commessi sulla base di una
pseudo motivazione autocontraddittoria e inidonea a giustificare l’ablazione,
senza tenere conto delle giustificazioni addotte dalla difesa in sede di riesame,
vale a dire che le somme erano frutto di vincite al gioco (come annotato sugli
involucri che le contenevano e come documentato dinanzi al Tribunale) e della
vendita di un quadro regalato dal Calzolari alla Cecchini (circostanza del pari
documentata dalla difesa, oltre che riferita già in sede di perquisizione dalla
Cecchini). Il Tribunale, in particolare, non aveva preso posizione, nella
motivazione, sulla genuinità o meno di tali dichiarazioni così come aveva omesso
di fare quanto alle annotazioni delle vincite al gioco, oltre ad avere errato nel
fare riferimento alla mancanza di fonti lecite di guadagno, dato che le due
indagate erano state dipendenti o collaboratrici del Calzolari fino alla primavera
del 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Al riguardo, va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di
legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in
procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo

dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932
del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Data l’impostazione dei ricorsi in esame, va pertanto operato un filtro
rispetto a tutte quelle censure, pure formulate dalle ricorrenti, che esorbitano
dall’ambito sopra descritto e che dubitano della logicità e lamentano la
contraddittorietà della motivazione (anche dietro le mentite spoglie di una
denunzia di mancanza di motivazione, che si risolve comunque nella
contestazione del contenuto di essa), che devono essere ritenute inammissibili.
res iudicanda da ogni questione che

attenga a non denunziabili vizi motivazionali, occorre soffermarsi sul possibile
error iuris costituito dall’aver confermato un sequestro di beni non pertinenziali
rispetto ai reati contestati. Orbene, anche riguardo a questo profilo, i ricorsi sono
inammissibili, questa volta perché aspecifici, dal momento che la parte non si
confronta con le ragioni del Tribunale del riesame. Quest’ultimo ha, infatti,
evidenziato la prossimità temporale tra le intercettazioni ed il ritrovamento della
cospicua somma in contanti, intercettazioni dalle quali era emerso che le due
donne avevano conseguito lauti guadagni nel commercio di opere d’arte (che il
Tribunale ricostruisce puntualmente), del tutto compatibili con le somme in
contanti rinvenute, e che ciò era avvenuto in epoca vicinissima a quella del
sequestro. Di contro, il Tribunale ha svalutato le giustificazioni addotte dalle
indagate a sostegno della legittima provenienza della somma, evidenziando
come le annotazioni sulle buste rimandassero a diversi anni prima e come il tutto
fosse fondato solo sulle affermazioni delle indagate. Deve concludersi, pertanto,
che, a dispetto delle indicazioni più che dettagliate e circostanziate del Tribunale,
le ricorrenti continuano a prospettare la propria tesi, non si confrontano con la
motivazione censurata e non articolano doglianze rispettose del canone della
necessaria specificità dei motivi di ricorso, di recente autorevolmente ribadito
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc., dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; dalle
motivazioni:«[….] i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo
quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato».
D’altra parte, a prescindere dal difetto di impostazione dei ricorsi, che ne
determina l’inammissibilità, oggi ci si deve anche domandare – e tale aspetto è
del tutto ignorato nelle doglianze delle ricorrenti – quanto il requisito della
pertinenzialità tra somme di denaro profitto del reato e quest’ultimo mantenga
rilevanza per giustificare un sequestro prodromico alla confisca, data la recente
evoluzione della giurisprudenza segnata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

3

3. Tanto premesso, depurando la

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, n. 10561 del
30/01/2014, Gubert, Rv. 258646) che lo ha decisamente svalutato.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di
ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/03/2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Gerar

Paola Borrelli
\

Depositato in Cance
Roma, lì

D .9

one

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento

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