Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15727 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15727 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SAPIENZA ROSARIO nato il 13/05/1943 a CATANIA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 08/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

Udito in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per la
conversione dell’appello in ricorso e il rigetto dello stesso.

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., Rosario Sapienza
chiedeva al Tribunale di Catania la revoca dell’ordinanza in data 08/06/2012 con
la quale era stato disposto il sequestro preventivo di sei autovetture del
richiedente, il quale deduceva che nei propri confronti era stata emessa sentenza
di condanna del Tribunale di Catania in data 15/12/2014 e che tale sentenza non
aveva disposto la confisca ex art. 240 cod. pen. dei beni sequestrati.

appello di Catania, con ordinanza del 12/07/2017, rilevava che la sentenza del
02/12/2014 con la quale Sapienza era stato condannato per il reato di
bancarotta fraudolenta non aveva disposto alcunché in ordine alle autovetture in
sequestro e che dette autovetture costituiscono compendio di tale reato, sicché
ne disponeva la confisca a norma dell’art. 240 cod. pen.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania del 12/07/2017 Rosario
Sapienza ha proposto appello ex art. 322 cod. proc. pen., appello che, con
ordinanza in data 08/11/2017, il Tribunale di Catania ha dichiarato
inammissibile, osservando che la dedotta abnormità del provvedimento
impugnato avrebbe dovuto essere denunciata in sede di legittimità.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania in data 08/11/2017 ha
proposto ricorso per cassazione Rosario Sapienza, attraverso il difensore avv. G.
A. Torrisi, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 322

bis cod. proc. pen.: la Corte di appello di Catania ha omesso di pronunciarsi sul
petitum, ossia sulla richiesta di restituzione delle autovetture sequestrate; il
Tribunale è stato investito in sede di appello in merito a detta omessa pronuncia
e non poteva limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione,
interpretando erroneamente come obbligatorio il ricorso per saltum consentito
dall’art. 325, comma 2, cod. proc. pen.
Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art.
325, comma 2, cod. proc. pen.: l’ordinanza impugnata ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello fuori dei casi previsti dalla legge.
Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 323,
comma 3, cod. proc. pen.: con l’appello cautelare, il ricorrente aveva lamentato
la mancata applicazione dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., laddove

il

provvedimento impugnato ha negato una pronuncia di merito rispetto a tale
richiesta.

2

Investita della decisione sulla richiesta dal Tribunale di Catania, la Corte di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato – e assorbente – il primo
motivo.

2. Per un miglior inquadramento dei temi devoluti all’esame di questa Corte,
è necessario, in premessa, richiamare l’orientamento – largamente accreditato
nella giurisprudenza di legittimità – in merito, per un verso, alla sorte del vincolo

irrevocabile che non abbia disposto la confisca dei beni sequestrati e, dunque,
per altro verso, alla portata della disciplina dettata dall’art. 323, comma 3, cod.
proc. pen. Secondo detto orientamento, «in tema di misure cautelari reali,
quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve
escludersi l’esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni
sottoposti a sequestro preventivo anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata
disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo
siano cessate, potendo la confisca intervenire nel successivo grado di giudizio di
merito (nel caso di sentenza di condanna pronunciata in primo grado) ovvero,
ricorrendo l’ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva»; in altri
termini, l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen. «nel prevedere che, in caso di
condanna, gli effetti del sequestro preventivo permangano soltanto se sia stata
disposta la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto all’ipotesi che
la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità; ragion per cui,
in difetto di tale condizione, il fatto che la confisca non sia stata disposta non
implica che debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in
sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del giudice, la
permanenza o meno delle esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017,
Scuto, Rv. 270865; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013, Zhugri,
Rv. 254927; Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, Armenise, Rv. 245473).
Investito, quale giudice procedente, della richiesta di restituzione dei beni
sottoposti a sequestro preventivo rispetto ai quali la sentenza di condanna di
primo grado abbia omesso di disporre la confisca, il giudice di appello è dunque
tenuto a verificare la permanenza o meno delle esigenze cautelari sottese al
provvedimento cautelare.

3. Nel caso in esame, al Tribunale di Catania, quale giudice dell’appello
cautelare, era stata devoluta, attraverso l’impugnazione del provvedimento
emesso – quale giudice procedente (secondo la prospettazione del ricorso) – dalla
Corte distrettuale, la

questio

relativa all’invocata restituzione dei beni:

3

derivante da un sequestro preventivo in caso di sentenza di condanna non

l’appellante, in particolare, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza della
Corte di appello e la restituzione dei beni in sequestro.
Il Tribunale del riesame si è sottratto all’esame dell’impugnazione così come
devoluta dal gravame cautelare, non potendo la statuizione della Corte di appello
(i cui rapporti con il giudizio di appello sull’affermazione di responsabilità non
sono precisati dalla scarna motivazione dell’ordinanza del 12/07/2017, laddove,
secondo quanto prospettato dal ricorrente, detto giudizio sarebbe ancora
pendente, il che non è smentito dalla motivazione dell’ordinanza in data

provvedimento cautelare.

4. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio
per nuovo esame al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Catania.
Così deciso il 02/03/2018.
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Depositato in Cancel
Roma, n ………….

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08/11/2017) precludere il diritto all’impugnazione di secondo grado sul

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