Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15725 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15725 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANNIA SALVATORE nato il 19/02/1966 a VIBO VALENTIA

avverso il decreto del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG
L’■, – –

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Udito il difensore

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Data Udienza: 09/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Catanzaro-Sezione
Misure di Prevenzione, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale
in sede del 4 febbraio 2015, con il quale è stata applicata nei confronti di

pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la
durata di anni due, ed è stata disposta la confisca di una serie di beni
riconducibili al proposto.
2.

La Corte ha ritenuto che gli elementi dimostrativi acquisiti

fondassero, pur all’esito delle deduzioni defensionali, il giudizio di pericolosità
qualificata rassegnato dal primo giudice, rilevante in termini di attualità, nei
confronti del Pannia, a cui veniva attribuita la qualità di indiziato di
appartenenza a sodalizio mafioso, e documentassero un ragionevole rapporto
di sproporzione tra i redditi documentati ed il cospicuo patrimonio accumulato
dal proposto per gli anni di riferimento, operando a riguardo il raffronto
analitico dei periodi di interesse, anche alla stregua degli elementi introdotti
nel procedimento su impulso della difesa.
3. Ricorre avverso il decreto l’imputato, per mezzo del difensore,
deducendo – con partiti ordini di motivi – doglianze sia con riferimento alla
misura personale, che alla confisca.
3.1 Con unico, articolato, motivo, il ricorrente deduce violazione ed
erronea applicazione del d. Igs. 159/2011, erronea valutazione dei
presupposti applicativi e omessa o contraddittoria motivazione per avere il
decreto impugnato ritenuto la sussistenza della pericolosità qualificata del
proposto, nel periodo dal 2003 al 2012, in aperta violazione dei principi
affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito
avrebbero formulato una irragionevole qualificazione del proposto come
indiziato di appartenenza ad un’associazione mafiosa, valorizzando elementi
acquisiti nell’ambito del procedimento RGNR 6642/09 nel quale il Pannia è
stato assolto dal delitto di cui all’art. 416

bis cod. pen. In relazione agli

indicatori qualificanti utilizzati per il giudizio di pericolosità sarebbero,
pertanto, elementi inidonei le accertate frequentazioni del Pannia con
esponenti delle consorterie facenti capo a Vittorio Sia e Procopio Fiorito, la

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Salvatore Pannia la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

condanna per il delitto di tentata estorsione in danno dei fratelli Micò, per la
quale è stata irrevocabilmente esclusa l’aggravante mafiosa, e gli ulteriori
episodi richiamati, utilizzati dai giudici di merito in contrasto con quanto
affermato nelle sentenze di merito e dunque, pur facendo applicazione del
criterio dell’autonoma valutazione del procedimento prevenzionale, in

degli elementi probatori acquisiti nel procedimento celebrato davanti la Corte
d’Appello di Catanzaro, conclusosi con sentenza di condanna per la tentata
estorsione STEMAG sarebbe stata travisata, essendo stato il Pannia assolto
dai reati in danno Giustefra e condannato per la tentata estorsione STEMAG,
con applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/91, solo per la ritenuta
attuazione del metodo mafioso, e non già in virtù dell’appartenenza a sodalizi
criminali. Gli elementi probatori acquisiti nel giudizio – ed utilizzati nel
procedimento di prevenzione – sono stati ritenuti dagli stessi giudici in termini
di vaghezza e genericità (intercettazioni), come pure era ricondotto a mero
sospetto il contenuto della informativa di PG riguardo i rapporti intercorsi tra il
proposto e tale Tripodi Maurizio. La lettura solo parziale e fuorviante degli
elementi indicati sarebbe, dunque, inidonea per la formulazione dell’autonomo
giudizio di pericolosità soggettiva richiesto, con conseguente erronea
iscrizione del proposto nell’ambito della categoria di specifica pericolosità alla
quale è stato assegnato.
3.2

Distinte censure attingono il requisito dell’attualità, tanto più

stringente nei casi – quale quello in esame – in cui manchi l’accertamento
giudiziale dell’appartenenza del proposto ad un’associazione mafiosa. Anche
nella valutazione di siffatto postulato, la Corte territoriale non avrebbe
correttamente applicato i canoni ermeneutici delineati da questa Corte e dal
giudice delle leggi, che richiedono la dimostrazione di una perdurante
qualificata pericolosità, che copra le fasi dispositiva ed esecutiva della misura,
dovendo il giudice della prevenzione procedere ad una accurata
attualizzazione del giudizio prognostico che valuti la gravità del pericolo in
riferimento al fattore tempo ed alle vicende soggettive che abbiano
interessato il proposto, soprattutto ove rilevanti in termini di mutamento del
percorso di vita. La corte territoriale avrebbe, invece, omesso di svolgere la
necessaria attualizzazione del rischio di reiterazione della condotta antisociale,

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insanabile contraddizione logica con il decreto adottato. Anche la rilettura

focalizzandone la valutazione al 2012 senza considerare le vicende successive,
tra cui la sottoposizione a misura cautelare detentiva, e la conseguente
evoluzione esistenziale.
4. Il ricorrente censura il provvedimento anche in riferimento alla
disposta misura patrimoniale della confisca.

dell’art. 24 codice antimafia, in difetto del requisito di contiguità temporale tra
l’acquisto dei beni e la manifestazione di pericolosità. La Corte territoriale
avrebbe indebitamente retrodatato la manifestazione di pericolosità sociale e
la correlata analisi patrimoniale, utilizzando elementi del giudizio di merito
privi del tutto di attitudine dimostrativa, mentre il patrimonio del proposto
deriva da acquisizioni antecedenti e giustificate. In particolare, del tutto
apoditticamente il rapporto fiduciario con il Tripodi sarebbe stato ricondotto ad
epoca pregressa.
4.2 Ulteriori censure introducono l’erronea applicazione del TUIR in
punto di contabilizzazione dei redditi ed attingono la delimitazione del periodo
considerato e l’applicazione delle regole che distribuiscono l’onere probatorio
in materia. I giudici di merito (quarto e quinto motivo) hanno errato
nell’arrestare l’indagine all’anno 1998, potendo emergere dalla verifica
dell’integrale posizione reddituale e patrimoniale del proposto elementi a suo
favore, e non hanno altresì considerato redditi prodotti negli anni antecedenti
al 2003, documentati dalla difesa, invece necessari nella valutazione di
sproporzione. Né la mancanza di analitica documentazione fiscale, in assenza
di un obbligo di legge di conservazione, può essere valutata a carico del
proposto. Nella valutazione della sproporzione la Corte sarebbe incorsa in
ulteriori errori, omettendo di valutare analiticamente la documentazione
prodotta dalla difesa che consente, invece, di evidenziare e giustificare redditi
diversi e maggiori di quelli considerati, e di rideterminare gli esborsi per la
realizzazione del fabbricato in Montepaone, oggetto di confisca, in misura
notevolmente inferiore al presunto valore attribuito. Con conseguente
rideterminazione del reddito medio percepito dalla famiglia (nella misura
media di oltre C. 2.500,00 al mese) che esclude profili di sproporzione con il
patrimonio.

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4.1 Con un primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione

5. Con requisitoria scritta depositata in data 2 febbraio 2018, il
Procuratore Generale della Repubblica in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.
Mediante il puntuale richiamo argomentativo ai principi di diritto
declinati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 111 del 2018,
Gattuso, il Procuratore Generale ha rilevato come la motivazione resa soddisfi

prevenzione, in considerazione dei circostanziati elementi valutati dal giudice
di merito, che dimostrano una solida consistenza dell’impianto indiziario su cui
è stata fondata la qualificazione del proposto e valutata, in termini di attualità,
la pericolosità sociale. Ha, del pari, correttamente ritenuto assolto l’obbligo di
motivazione in riferimento alla misura patrimoniale, nel rispetto delle norme
che ne disciplinano l’applicazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Pannia è infondato.
2.

Va, in via di premessa, rilevato come nel procedimento di

prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di
legge, categoria alla quale va ricondotta la motivazione inesistente o
meramente apparente del provvedimento, che si configura quando il decreto
omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo
prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da
poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del
15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080) mentre sfugge al sindacato di
legittimità, insieme all’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett.
e), cod. proc. pen., anche la deduzione di sottovalutazione di argomenti
difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o
comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri,
Rv. 260246).
3. Con specifico riferimento al motivo attinente alla misura personale,
devesi rilevare come la denunciata contraddittorietà della motivazione esuli
dai limiti del sindacato di legittimità in questa materia.

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appieno le garanzie costituzionalmente declinate anche per il giudizio di

3.1 Quanto alle doglianze incentrate sull’omessa motivazione e
sull’errata valutazione dei presupposti applicativi, va osservato che il decreto
impugnato è pienamente conforme al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio
di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, è legittimo

non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile,
anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine
all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sicché anche una
sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica
esclusione della pericolosità sociale (Sez. I, n. 6636 del 7/112016, Rv.
266364).
3.2 Siffatti principi sono stati correttamente applicati nel caso in
esame. Il provvedimento impugnato da ampiamente conto, secondo un iter
logico del tutto corretto, delle ragioni che consentono di trarre i presupposti di
applicazione della misura da un complesso di elementi probatori che include
anche le tematiche vagliate in procedimenti penali, valutate in modo
autonomo e persuasivo nel corso della procedura di prevenzione, e che
evidenziano la sussistenza della pericolosità sociale del Pannia, denotandone
la contiguità alla cosca Sia-Procopio Tripodi e la disponibilità funzionale agli
interessi del medesimo gruppo ‘ndranghetistico, prendendo espressamente in
considerazione anche le pronunce emesse in sede penale, compresa quella
che ha escluso l’aggravante del metodo mafioso per uno degli episodi estorsivi
di cui egli è stato riconosciuto responsabile.
3.3 Deve, pertanto, escludersi che la motivazione del decreto
impugnato sia mancante o apparente, giacché le argomentazioni prospettate
dalla difesa sono state valutate nel ragionamento sviluppato dai giudici di
merito o comunque risultano logicamente assorbite dalle conclusioni da essi
raggiunte.
4. In punto di valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, il
Collegio ritiene di condividere le meditate riflessioni del Procuratore Generale
sulla necessità di una rilettura del procedimento alla luce dei principi enunciati
e del metodo di validazione declinato nella recente sentenza delle Sezioni
Unite n. 111/2018 del 3/11/2017, secondo cui nel procedimento applicativo

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avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, benché

delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenenza” ad una
associazione di tipo mafioso, è necessario accertare in concreto il requisito
della attualità della pericolosità del proposto.
4.1 Devesi rilevare, a riguardo, come la necessità di attualizzazione
della valutazione di pericolosità sociale nell’ambito del giudizio di prevenzione

reiteratamente precisato come il giudice della prevenzione sia tenuto a
compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di
pericolosità sociale del sottoposto che, senza alcun automatismo valutativo e
decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a
quelli relativi all’evoluzione della personalità in relazione all’eventuale periodo
di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657
del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016,
Agui’, Rv. 26821501; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104;
Sez. 5, n. 2922 del 06/11/2013, Belcastro, Rv. 257938).
4.2 La pericolosità attuale del soggetto costituisce, difatti, presupposto
generale d’applicabilità delle misure di prevenzione con riguardo a tutte le
categorie criminologiche, alla stregua delle previsioni legislative e dei principi
costituzionali e convenzionali in materia, e le Sezioni Unite hanno ribadito la
necessità di accertarne la sussistenza anche nei confronti di indiziati di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, evidenziando che solo nel caso
in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” al sodalizio
mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del
vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici
elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale
unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (ibidem, Rv.
271511). A tal fine, la massima di esperienza desumibile dalla tendenziale
stabilità del vincolo può applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei
suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta, non potendo da
sola genericamente sostenete l’accertamento di attualità.
4.3 Nella delineata prospettiva, le Sezioni Unite hanno enucleato
specifici indicatori, quali la natura storica del gruppo illecito a cui tale
appartenenza si riconduce; la tipologia della partecipazione, con particolare
riferimento all’apporto del proposto ed al suo accertamento con sentenza

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sia stata ampiamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha

definitiva; la particolare valenza del contributo individuale nella vita del
gruppo, per effetto, ad esempio, del ruolo verticistico rivestito
dall’interessato; elementi che costituiscono la base applicativa della regola di
esperienza da cui è tratta la presunzione di stabilità, desunta dalla natura e
tipologia del vincolo associativo.

evocato dalla norma, è più ampio di quello di partecipazione, con il
conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che
non integrano (…) la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la
compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non
continuativa. La differente struttura risulta essenziale nel senso di impedire,
anche sul piano logico ricostruttivo, la piena equiparazione tra situazioni
radicalmente diverse. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non siano apprezzati
elementi indicativi di tale partecipazione, individuabile nella collaborazione
strutturale con il gruppo illecito, nella consapevolezza della funzione del
proprio apporto stabile e riconoscibile dai consociati, la collaborazione
occasionalmente prestata, pur nel previo riconoscimento della funzione della
stessa ai fini del raggiungimento degli scopi propri del gruppo, per la
mancanza di stabilità connessa alla natura di tale cooperazione, non può
legittimare l’applicazione di presunzioni semplici la cui valenza è radicata nelle
caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione, secondo il criterio

dell’id quod plerumque accidit, costituisce il substrato giustificativo (sul punto
Corte cost., n. 231 de12010) che l’apporto occasionate non

possiede per

definizione. In tal caso l’accertamento di attualità dovrà logicamente essere
ancorato a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla
permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune»

(ibidem).
4.5 Sulla base di siffatte considerazioni, le Sezioni Unite hanno
affermato che «il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato
dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed
evidenzino la natura strutturale dell’apporto, per effetto delle ragioni di
collegamento espressamente enunciate sulla base degli atti, onde sostenere la
connessione con la fase di applicazione della misura»; e che «occorre
confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi

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4.4 L’approdo, sul punto, esplicita che «il concetto di appartenenza,

elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione
di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato
formale di recesso dalla medesima – anche lì dove sia possibile evocare
astrattamente un recesso, che si può connettere solo ad attività partecipativa
– quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel

persistenza del vincolo»•
4.6 In altri termini, la necessità di validazione della massima
d’esperienza che sottende l’applicazione di criteri presuntivi in punto di
positiva dimostrazione di pericolosità attuale è inversamente proporzionale
alla solidità e compattezza della forma di appartenenza al sodalizio, di guisa
che l’onere argomentativo è tanto più rinforzato quanto più ci si discosti dalla
stabile partecipazione ad associazione mafiosa verso ipotesi di concorso
esterno.
5. Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva come gli
elementi enucleati nei provvedimenti emessi nei gradi di merito, nella loro
reciproca integrazione, conducano a un accertamento di attualità della
pericolosità pienamente rispondente ai richiesti parametri.
Si evidenzia, difatti, una serie di comportamenti estorsivi ripetuti e
perduranti sino all’arresto del proposto (luglio 2012), che dimostrano un
elevato grado di stabilità della compartecipazione alla organizzazione
criminale facente capo al Tripodi e la condivisione dei medesimi interessi
illeciti, una qualificata ripetitività della condotta che connota l’adesione ad uno
stile di vita improntato alla violenza ed alla prevaricazione, l’assenza di un
positivo ripensamento, l’illecita accumulazione di ricchezza, carne ampiamente
dimostrata attraverso le argomentazioni illustrate anche a fondamento della
misura patrimoniale; elementi che consentono di validare massime
esperienziali e che supportano una precisa prognosi di attuale ripetibilità del
contributo costantemente offerto all’associazione, alla luce della stabilità e
della agevole riproducibilità delle condizioni in cui è maturata la adesione.
5.1 Deve, pertanto, ritenersi che l’onere argomentativo gravante sui
giudici di merito sia stato assolto anche nella misura rinforzata declinata dai
più recenti orientamenti di legittimità, pur in assenza di un definitivo
accertamento di responsabilità per il reato associativo.

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mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la

6. Sono infondate anche le censure articolate in riferimento alla misura
patrimoniale.
6.1 Non sussiste la violazione di legge dedotta nel motivo sub a),
avendo svolto sul punto il giudice di merito una valutazione del tutto coerente
con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

ancorata alla accertata condivisione di interessi economici del Pannia con
Maurizio Tripodi sin dal 2006, mentre è dall’epoca di manifestazione della
cosca (2003) che si registrano significativamente anche gli investimenti più
rilevanti, pur a fronte di un consistente squilibrio tra entrate e impieghi negli
anni precedenti, in cui i coniugi Pannia hanno percepito redditi appena
sufficienti al sostentamento familiare. Ed il collegamento operato nel
provvedimento impugnato, alla stregua dell’ampia ricostruzione di rapporti tra
i predetti, non conferisce alcun rilievo alla svalutazione della circostanza nella
sentenza di merito richiamata dalla difesa.
6.2 In ordine al motivo sub b), devesi rilevare come la Corte
territoriale abbia correttamente individuato i dati comparativi rilevanti ai fini
della formulazione del giudizio di sproporzione, procedendo – con
ragionamento del tutto coerente e logico, che si sottrae a censure in questa
sede di legittimità – alla relativa valutazione secondo i parametri declinati
dall’interpretazione giurisprudenziale, espressa a proposito della confisca
penale “estesa” prevista dall’art 12-sexies d.l. 8.6.1992, n. 306 conv nella I.
7.8.1992, n. 356, alla cui stregua solo la positiva dimostrazione della
provenienza lecita dei beni, in termini economici e non solo giuridico-formali,
costituisce valida “giustificazione” di un rapporto reddito-patrimonio
oggettivamente sproporzionato (V. Sez. Unite, n. 920 del 17/12/2003, dep.
19/112004, Montella, Rv. 226491). Di guisa che l’onere di allegazione
difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere
soddisfatto attraverso la mera indicazione della esistenza di una provvista
sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il
soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi
fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato
con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non
sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 31751 del

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L’insorgenza temporale della pericolosità del proposto è stata, difatti,

9/6/2015, R v. 264461, che ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto
che, con riferimento all’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un
mutuo da parte di proposto titolare di reddito appena sufficiente alle
immediate necessità del suo nucleo familiare, aveva escluso la sussistenza
della sproporzione affermando che il patrimonio si era formato in larga parte

personale prestata dal padre del destinatario della misura ablatoria). Nella
medesima ottica, si è ritenuta legittima la confisca di prevenzione di beni
acquistati mediante il reimpiego dei proventi ricavati dalla dismissione di altri
beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilità
finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento (Sez. 6, n.
35240 de127/6/2013, Rv. 256267). Peraltro, occorre tenere presente che nella
confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività
economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da
evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre
alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di
tipo mafioso.
Le indicazioni giurisprudenziali non supportano quindi in alcun modo la
tesi difensiva che attribuisce uno specifico rilievo ai limiti temporali
dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili, atteso che il proposto
non ha comunque assolto all’onere di fornire una esauriente spiegazione, in
termini economici, della derivazione dei beni da attività lecite.
6.3 Sul motivo sub c), va, infine, rilevato che il giudizio di proporzione
è stato effettuato nel decreto impugnato attraverso una puntuale disamina
critica del contenuto del decreto di primo grado e delle argomentazioni
prospettate nell’atto di appello. Il modello di ragionamento adottato dal
giudice di appello appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale che
segnala la necessità di accertare l’illecita provenienza di ogni bene inserito nel
patrimonio comparando, al momento dell’acquisizione, il reddito disponibile
con l’incremento patrimoniale determinato dall’acquisto (Sez. 6, n. 1105
de113/3/1997, Rv. 208636), in modo da tenere nel debito conto tutti gli
esborsi e gli altri acquisti a titolo oneroso compiuti nel medesimo periodo, e
da determinare il valore del bene non sulla base degli atti pubblici di

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“attraverso il ricorso al sistema bancario”, anche in virtù di una garanzia

compravendita, bensì dei prezzi di mercato. In quest’ottica, le scelte espresse
nel provvedimento impugnato sul metodo da utilizzare e sulle fonti di reddito
da considerare appaiono perfettamente ragionevoli e coerenti con le
indicazioni normative, come interpretate dalla prevalente giurisprudenza.
6.4 A fronte del predetto tessuto motivazionale, i ricorrenti hanno

provvedimento impugnato, enunciando una serie di circostanze già
prospettate nel giudizio di appello e contrapponendo una propria tesi di segno
contrario fino a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella
delineata dal giudice di merito.
Anche sotto tale versante, la decisione impugnata appare corretta in
punto di diritto e compiutamente motivata, con conseguente infondatezza dei
motivi di ricorso articolati a riguardo.
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sostanzialmente criticato la logicità delle argomentazioni poste alla base del

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