Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15722 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15722 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSANO LUIGI nato il 25/02/1986 a CORIGLIANO CALABRO

avverso la sentenza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2017, il Tribunale di Castrovillari in
composizione monocratica, quale Giudice di appello, ha confermato la sentenza
di condanna di Luigi Cassano emessa dal Giudice di pace di Corigliano Calabro
per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. commessi ai danni di Davide
Gentile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Carlo
Castrovillari nell’interesse dell’imputato.
In primo luogo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perché la
costituzione di parte civile avvenuta in primo grado era stata fatta con atto
manoscritto ed illeggibile.

Data Udienza: 02/03/2018

In secondo luogo, il ricorrente contesta la mancata assoluzione
dell’imputato, lamentando che i testi presenti al fatto non siano stati sentiti e che
la persona offesa non ricordasse di essere stata in ospedale, oltre a rimarcare
diverse contraddizioni tra la deposizione dibattimentale del Gentile ed il
contenuto della querela.
In terzo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui
l’imputato, in primo grado, era stato assolto dall’ingiuria perché la deposizione
della persona offesa non era stata ritenuta sufficiente per una condanna e, sulla

581 e 612 cod. pen., ritenendo il Gentile attendibile.
3. Il 21 febbraio 2018 il difensore della parte civile ha depositato memoria,
con la quale ha opinato circa l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Un primo dato che ne denunzia la cattiva impostazione è che il ricorso
riproduce pressoché letteralmente i motivi di appello ed è diretto contro la
sentenza di primo grado e non già contro quella di appello, alle cui articolate
osservazioni — in cui hanno trovato risposta tutti i dubbi prospettati nell’appello
— non opera alcuna critica specifica. Come di recente autorevolmente ribadito
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in
motivazione) i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo
quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato perché le doglianze devono confrontarsi con le argomentazioni della
sentenza impugnata. Più in particolare, si è ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso. E non è comunque sufficiente, ai fini della
valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte frasi
incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed
apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il
provvedimento ‘attaccato’ e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività
rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito.
La conseguenza della riproposizione pedissequa dei motivi di appello,
peraltro, è che il ricorso propone questioni di merito quanto all’interpretazione

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base della medesima fonte, è stato invece condannato per i reati di cui agli artt.

della prova dichiarativa ovvero alla completezza dell’istruttoria dibattimentale
ovvero, ancora, al superamento del ‘ragionevole dubbio’, estranee al sindacato di
questa Corte, che non può rivalutare i dati probatori, peraltro già ampiamente
sviscerati dai giudici di primo e secondo grado.
Circa la questione della nullità della sentenza per essere la costituzione di
parte civile vergata a mano, il ricorso, anche in questo caso, non è altro che la
trascrizione di un motivo di appello, priva di confronto con la risposta che, sul
punto, aveva dato — peraltro correttamente — il Giudice di appello.

se anche lo fossero, l’inammissibilità del ricorso determinerebbe l’impossibilità di
dichiarare la prescrizione (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv.
268966).
2. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 02/03/2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Gr4i Sa beone

—5″aola Borrelli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

),;1′

I reati, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non sono prescritti (e,

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