Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15721 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15721 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LABONIA GIANLUCA nato il 05/01/1979 a PISTOIA

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore AVV. AMBROGIO FALLARA, che si riporta al ricorso e ne chiede
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

1. Il 19 settembre 2016, la Corte di appello di Firenze ha confermato la
sentenza emessa, con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pistoia nei confronti di Gianluca Labonia, condannato per i reati di
bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale quale titolare dell’impresa
individuale “G. Automobili di Labonia Gianluca” dichiarata fallita dal Tribunale
pistoiese il 28 settembre 2011; all’imputato era stata concessa, dal Giudice di
primo grado, la circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge
fall., ritenuta equivalente all’aggravante di cui al medesimo articolo, comma 2, n.
1).

Data Udienza: 02/03/2018

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
dell’imputato, Avv. Ambrogio Fallara, articolando tre motivi.
2.1. Il primo verte su violazione di legge e vizio di motivazione e si
concentra sulla qualifica di imprenditore attribuita — secondo il ricorrente
erroneamente — al Labonia da parte del Tribunale fallimentare, invocando la
possibilità di una divaricazione tra le scelte di quest’ultimo e quelle del Giudice
penale; in particolare, il ricorrente lamenta la mancanza, in capo al ricorrente,
dei requisiti previsti dall’art. 1 legge fall. per essere assoggettato a procedura

debiti superasse i 500.000 euro e come fosse stato lo stesso curatore, in una
delle sue relazioni, ad evidenziare come la G. Automobili non potesse rientrare
tra le imprese fallibili.
2.2. Il secondo motivo lamenta i medesimi vizi quanto, in particolare, alla
bancarotta documentale, segnalando, in primo luogo, una distonia tra
l’imputazione, che vede contestata la mera sottrazione della documentazione
relativa all’impresa per gli anni 2005-2007, e la sentenza, laddove, invece, ci si
riferisce alla documentazione lacunosa fornita dal fallito; quest’ultimo, al
contrario, l’aveva allegata, tanto che il curatore se n’era avvalso ed era riuscito a
ricostruire la situazione aziendale proprio grazie ad essa. Anche la motivazione
era contraddittoria nella parte in cui prima parlava di documentazione assente e
poi di documentazione lacunosa e comunque ciò che contava era che il Labonia
avesse depositato le scritture, mentre la possibilità successiva che il curatore
ricostruisse il patrimonio e il movimento degli affari è penalmente indifferente;
mancherebbe, inoltre, nella motivazione, una ricostruzione dell’elemento
soggettivo e delle ragioni della mancata derubricazione in bancarotta semplice.
2.3. Il terzo motivo è fondato sugli stessi vizi, con particolare riferimento
alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, reputata immotivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
1.1. Quanto al primo motivo (relativo alla non fallibilità della ditta
dell’imputato), la Corte di appello non è incorsa né in error iuris, né in vizio
motivazionale quando ha fatto riferimento ad un indirizzo consolidato di
legittimità secondo cui il giudice penale, chiamato a giudicare in tema di
bancarotta, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al
presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti
soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore (Sez.
U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 9279 del

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fallimentare, segnalando come erroneamente era stato ritenuto che il monte

08/01/2009, Carottini, Rv. 243160; Sez. 5, n. 40404 del 08/05/2009, Melucci,
Rv. 245427). Ciò a voler tacer del fatto che sarebbe estranea al giudizio di
legittimità una rivalutazione in fatto come quella necessaria per esprimersi sulla
doglianza del ricorrente.
1.2. Il secondo motivo di ricorso — che appunta le doglianze sulla
bancarotta documentale — va rigettato perché ignora un tratto essenziale della
motivazione della Corte territoriale. Ci si riferisce al punto dove —
semplicemente ma risolutivamente — quest’ultima ha ricollegato la prova

comma 1, n. 2), prima parte, legge fall. — a quanto emerso dal fascicolo circa il
fatto che il commercialista della società consegnò la documentazione al fallito nel
2007, all’atto della dismissione dell’incarico professionale, e Labonia ha poi
fornito al curatore solo scritture lacunose, da ciò evincendosi che parte della
documentazione era stata nelle more sottratta o occultata e ricavando la prova
del coefficiente soggettivo dalla coeva attività distrattiva.
Tale autosufficienza motivazionale della sentenza, specificamente correlata
alla contestazione mossa dalla pubblica accusa, rende irrilevante che la Corte di
appello, facendo riferimento alla circostanza che la mancata documentazione
aveva impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, si sia
riferita anche all’ipotesi di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge
fa Il.
Il motivo di ricorso è, infine, inammissibile per genericità quanto alla
derubricazione in bancarotta semplice sia perché il motivo di ricorso per
cassazione è del tutto generico, sia perché lo era anche il motivo di appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823)
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella misura in cui si duole
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trascurando
quanto correttamente segnalato dalla Corte distrettuale, vale a dire che i motivi
di appello sul punto erano generici. Tale anomalia rende ragione della decisione
della Corte di appello e determina l’inammissibilità dell’odierno ricorso anche su
questo aspetto, giacché secondo Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,
Galtelli, Rv. 268823, appena sopra richiamata, «l’appello, al pari del ricorso per
cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non
risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle
ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata » e la
Corte di cassazione è tenuta ad esprimersi anche sull’inammissibilità
determinatasi negli altri gradi, come pure statuito nella medesima pronunzia
(«Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge
che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se

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dell’occultamento o sottrazione — quindi della condotta di cui all’art. 216,

non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad
annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle
inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini
preliminari»).
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso il 02/03/2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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aola Borrelli

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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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P.Q.M.

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