Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15720 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15720 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SUMA COSIMO nato il 06/02/1943 a ORIA
nel procedimento a carico di quest’ultimo
parte civile ANTONINI ALBERTO nato il 03/01/1938 a ORIA

avverso la sentenza del 17/11/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA
LORI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso della parte civile e per
l’annullamento senza rinvio ex art. 131-bis cod. pen. per l’imputato;
udito il difensore della parte civile che si riporta al ricorso e deposita conclusioni
scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2016, il Giudice monocratico del Tribunale
di Brindisi, quale Giudice di appello, riformava parzialmente la sentenza di
condanna per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. emessa dal Giudice di
pace di Oria nei confronti di Cosimo Suma, condannato alla pena ritenuta di
giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei
confronti della persona offesa Alberto Antonini, costituita parte civile. La riforma

Data Udienza: 02/03/2018

del Giudice di appello era consistita nell’assoluzione per l’ingiuria, stante la
depenalizzazione della fattispecie, e nella conseguente rideterminazione della
pena per la minaccia in euro 400 di multa; per il resto la sentenza era stata
confermata.
2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia

l’imputato che la parte civile.
3.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Massimo

Romata, ha articolato tre motivi di ricorso.

appello, dell’art. 131-bis cod. pen. e sul mancato riconoscimento dell’attenuante
della provocazione, punto rispetto al quale la sentenza di appello presenterebbe
un vuoto motivazionale.
3.2 II secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al reato di
minaccia, perché il Giudice di appello sarebbe incorso in un’omissione
motivazionale quando ha valutato le testimonianze a carico ed a discarico, per di
più appiattendosi sulla sentenza di primo grado e non fornendo puntuale
riscontro ai motivi di appello. La parte censura il giudizio di attendibilità rispetto
alle dichiarazioni della persona offesa (animata da un interesse contrapposto a
quello dell’imputato) e del teste Altavilla e lamenta che il Tribunale abbia
ignorato la deposizione del teste a discarico Danese, oltre ad aver interpretato
erroneamente una dichiarazione dell’imputato. Quanto alle statuizioni civili, il
ricorrente sostiene che, data l’infondatezza delle ragioni di controparte, nessuna
responsabilità civile potesse essere addebitata all’imputato.
3.3. Il terzo (erroneamente indicato come secondo) motivo di ricorso verte
sul trattamento sanzionatorio, affetto — in ipotesi — da un errore di diritto
perché l’imputato doveva essere condannato ad una pena più mite.
4. Il ricorso del difensore di parte civile Avv. Raffaele Pesce è strutturato su
due motivi, entrambi focalizzati sull’omessa statuizione circa la rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile in grado di appello, nonostante il deposito in
udienza di conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell’imputato è infondato, ma la sentenza va comunque
annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
1.1. Quanto al primo motivo, nella parte relativa alla doglianza circa la
denegata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il ricorso è infondato giacché
l’omessa motivazione attiene ad un aspetto assolutamente non decisivo dal
momento che, come di recente sancito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683 del

3.1. Il primo vede sulla mancata applicazione, da parte del Giudice di

22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587), tale norma non è applicabile nei
procedimenti dinanzi al Giudice di pace.
Il ricorso si presenta, invece, inammissibile quando la parte si duole che la
motivazione circa la mancata applicazione della circostanza attenuante della
provocazione sia stata del tutto omessa dal Giudice di appello, giacché la
richiesta della sua applicazione si ritrova, senza riflessione alcuna a sostegno,
solo nel “dispositivo” dei motivi di appello, mentre, nella parte illustrativa, non vi
era alcuna argomentazione a proposito. Tale anomalia rende ragione della

secondo Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823,
«l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di
specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e
argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata». Di fronte a detta situazione, la Corte di
cassazione, tenuta ad esprimersi anche sull’inammissibilità determinatasi negli
altri gradi, come pure statuito nella medesima pronunzia

(«Dagli artt. 591,

comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità
può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal
giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento
con rinvio »), deve concludere per l’inammissibilità, in parte qua, del ricorso.
1.2. Il secondo motivo di ricorso dell’imputato è inammissibile. Nel solco
della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242
del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651) deve ritenersi che si tratti di motivo non
consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine
di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito
chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula,
infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando la
convergenza tra le dichiarazioni del teste Altavilla e della persona offesa e
valorizzando il limitato rilievo del contributo dichiarativo sia dell’imputato (che
d’altronde aveva ammesso alcune delle dichiarazioni che gli vengono
addebitate), che del teste a discarico i quali, pur non negando l’episodio, hanno
cercato di sminuirlo. La doglianza sulle statuizioni civili è del tutto generica e

3

decisione del Giudice di appello di ignorare la mozione della parte, giacché

comunque non fondata su considerazioni precipue del profilo civilistico, ma solo
sull’auspicato annullamento del punto della sentenza relativo alla responsabilità
penale.
1.3. La censura sul trattamento sanzionatorio, per come impostata nel
ricorso, è del tutto generica, ma la sentenza va comunque annullata in quanto la
pena applicata per il reato di minaccia è illegale, dal momento che il fatto è stato
commesso il primo agosto 2011 e la pena supera il massimo edittale di euro
51,00 previsto prima della riforma dell’art. 612 cod. pen. ad opera del d.l. 14

2. Il ricorso della parte civile è fondato.
Il Tribunale, infatti, ha omesso la liquidazione delle spese del grado di
appello, senza motivare sul punto, nonostante la partecipazione della parte civile
al giudizio di secondo grado, le conclusioni rassegnate e la presentazione di
apposita nota spese.
3.

L’annullamento può essere disposto senza rinvio, ispirandosi al

recentissimo dictum delle Sezioni Unite circa la portata della novella dell’art.
620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103
secondo cui «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza
rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali,
può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla
base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò
necessari ulteriori accertamenti di fatto» (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep.
2018, Matrone). Questa Corte, infatti, può provvedere sia alla quantificazione
della pena per il reato di minaccia sia alla determinazione delle spese sostenute
dalla parte civile in grado di appello sulla scorta degli atti a disposizione e senza
accedere ad accertamenti di fatto. La prima andrà quantificata in euro 50,00 di
multa sulla base degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. (essendo state
evidenziate, nelle sentenze di merito, le caratteristiche della condotta portata
contro la persona offesa); il quantum delle spese legali in appello può essere
determinato in euro 2000,00 oltre accessori di legge, tenuto conto dell’impegno
professionale necessario in quel grado.
4. L’imputato va altresì condannato alle spese sostenute dalla parte civile
nella presente fase, che liquida in euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

annulla senza

rinvio la sentenza

impugnata limitatamente alla

quantificazione della pena, che determina in euro 50,00 di multa e rigetta nel
resto.

4

agosto 2013, conv. con mod. nella I. 15 ottobre 2013, n. 119.

Annulla la medesima sentenza senza rinvio, con riferimento alle spese
sostenute dalla parte civile, che liquida, per il grado di appello, in euro 2000,00
oltre accessori di legge. Condanna il ricorrente imputato al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi
euro 2200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 02/03/2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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Borrelli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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