Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1572 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1572 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
LONARDINI SIMONE N. IL 10/06/1979
avverso la sentenza n. 143/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BRESCIA, del 06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. pd ■IT ONI O 64A LA/VI:A LA eivc-

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Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato la
pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Lonardini Simone imputato del
reato di cui all’art. 186 comma 2, lett. c) cod. strada per essersi posto alla guida
di un’auto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g
per litro.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica

deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. il ricorso è fondato.
La sospensione, infatti, non è stata disposta.
Il richiamato art. 186 prevede che dall’accertamento dell’illecito contestato
discende di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa
Corte, con la sentenza di patteggiamento va applicata la sanzione amministrativa
accessoria in questione, come previsto dal richiamato art. 186 comma 2 quater
cod. strada; e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che,
una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà
detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata
dal prefetto.
Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione
della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto
dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata
pronuncia.
Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in
difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si
fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque
all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla
descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta
nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (v.
e plurimis da ult. Sez. 4, n. 44779 del 1/10/2013, Carbone, non mass.).
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla
mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al
Tribunale di Brescia per le pertinenti determinazioni.

P.Q.M.

2.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia.

Così deciso il 12/12/2013

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