Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15719 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15719 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASILE MARIA nato il 08/01/1949 a CASTROREGIO

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per prescrizione; per la parte civile, l’avv. A. Spinzo,
che ha depositato conclusioni e nota spese; per la ricorrente, l’avv. G. Donati,
che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 14/05/2015, il Tribunale di Bologna dichiarava
Maria Basile colpevole del reato di violenza privata in danno di Tennakoon
Nirmala Chandani e la condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei
danni in favore della parte civile. Investita del gravame dell’imputata, la Corte di
appello di Bologna, con sentenza deliberata il 25/10/2016, ha dichiarato Maria
Basile non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.,

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto
ricorso per cassazione Maria Basile, attraverso il difensore avv. G. Donati,
articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 157, comma 8-bis, 161,
163, 178, 180, 183 e 184 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. Il decreto
di citazione per il giudizio di appello è stato notificato non già presso il domicilio
dichiarato dall’imputata in sede di interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen.
presso la propria abitazione, ma presso il difensore di fiducia avv. G. Donati;
eccezione, questa, proposta all’udienza del 25/10/2016 ed erroneamente
rigettata dalla Corte di appello.
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e degli
artt. 74, 538, 576, 578 e 651-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in
relazione alla conferma della statuizioni civili pur in presenza della pronuncia di
non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
2.1. Con atto depositato il 13/02/2018, il difensore della ricorrente avv. G.
Donati ha depositato un atto con il quale deduce un motivo nuovo, con il quale
ribadisce le censure articolate con il primo motivo del ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato – e assorbente – il primo
motivo.
A fronte della dichiarazione di domicilio dell’imputata presso la propria
residenza (verbale di identificazione del 30/04/2010; verbale di interrogatorio
del 25/10/2010), dichiarazione di domicilio la cui validità ed efficacia non è
contestata dalla Corte distrettuale, il decreto di citazione per l’udienza
dibattimentale del giudizio di appello del 25/10/2016 (che contiene esso stesso
l’indicazione del domicilio dichiarato dell’imputata) è stato notificato presso il
difensore a norma dell’art. 157, comma

2

8-bis,

cod. proc. pen. Investita

confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

dell’eccezione di nullità tempestivamente proposta dalla difesa dell’imputata, la
Corte di appello di Bologna, con ordinanza resa all’udienza del 25/10/2016, l’ha
disattesa, osservando, tra l’altro, che «in caso di nomina di un difensore di
fiducia, la notificazione presso quest’ultimo è equiparabile, ai fini della
conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente in difetto
di qualsivoglia riferimento, da parte del difensore che solleva l’eccezione, a
circostanze particolari che nel caso concreto abbiano impedito tale effettiva
conoscenza».

Fin dal 2008, le Sezioni unite hanno affrontato la questione in esame,
risolvendola nel senso che è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157,
comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato
abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e che, trattandosi di nullità
di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti
provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di
esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta
tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184,
comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di
cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396). L’indirizzo è
stato nuovamente ribadito dalle Sezioni unite, che hanno sottolineato che

«il

sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164, cod. proc. pen. per le
notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante
consegna dell’atto al domiciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni
esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come
alternativo a quello previsto dall’art. 157 cod. proc. pen. per la prima
notificazione all’imputato non detenuto; sistema che non può essere contaminato
con l’applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione,
che risultino incompatibili con esso» (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011,
Pedicone). L’orientamento delle Sezioni unite è stato recepito dalla prevalente
giurisprudenza di legittimità, che ha confermato la nullità della notifica del
decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il
difensore di fiducia dell’imputato, nonostante l’esistenza agli atti del domicilio
ritualmente dichiarato dall’imputato (Sez. 5, n. 4828 del 29/12/2015 – dep.
2016, Ciano, Rv. 265803; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016,
Rv. 268654), posto che, in tal caso, il domicilio “legale” non può prevalere su
quello dichiarato, considerato che l’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. si
riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti (Sez. 5, n. 12600 del
13/01/2017, Da Silva, Rv. 269709; conf.,

ex plurimis, Sez. 5, n. 8478 del

28/11/2016 – dep. 2017, Pettinengo, Rv. 269453).

3

Ciò premesso, la decisione della Corte distrettuale non può essere condivisa.

Nonostante il consolidato orientamento richiamato, alcune pronunce di
questa Corte di sono discostate dall’insegnamento accreditato dai due arresti
delle Sezioni unite: si è così sostenuto che la forma di notificazione prevista
dall’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi prevalente su ogni
altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorità
che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito (così
Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, Rv. 267527, in una fattispecie in cui la notifica
dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari era stata effettuata presso

fissazione dell’udienza preliminare e di rinvio a giudizio erano stati notificati
presso il difensore di fiducia, notificazioni, queste ultime, ritenute legittime; conf.
Sez. 2, n. 8888 del 29/11/2016 – dep. 2017, Mazza, Rv. 269434).
Si è reso così necessario un ulteriore intervento delle Sezioni unite, che, per
un verso, hanno rilevato come il diverso ambito di operatività dell’art. 157 e
dell’art. 161 cod. proc. pen. non consenta di «affermare la prevalenza della
notifica al difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis» e, per altro verso, hanno
rimarcato che «in assenza di una sanatoria codificata, lo stesso rapporto
fiduciario non può quindi portare alla generalizzata conclusione che la notifica di
un atto presso il difensore di fiducia, seppur irrituale, sia comunque sanata in
assenza di deduzione da parte del difensore o dell’imputato circa la conoscenza
dell’atto medesimo»: di qui il principio di diritto in forza del quale «in caso di
dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della
citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il
domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è
sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive
della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato» (Sez. U, n. 58120 del
22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza Tuppi, l’eccezione di
nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello è fondata, il che impone
di rilevare la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (intervenuta in
data 03/03/2017) e, agli effetti civili, l’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il
reato estinto per prescrizione; annulla, agli effetti civili, la medesima sentenza
con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Così deciso il 02/03/2018.
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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il domicilio eletto dall’imputato all’atto dell’arresto, mentre i successivi decreti di

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