Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15716 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15716 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARULLI MICHELE nato il 27/09/1954 a STORNARA

avverso la sentenza del 18/05/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; per la parte civile, l’avv.
F. Libori, che deposita note di udienza, concludendo per il rigetto del ricorso; per
il ricorrente, l’avv. M. Marmottini, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 15/05/2013, il Giudice di pace di Perugia
assolveva Michele Carulli dal reato di minaccia in danno di Francesco Sinante
Colucci per la particolare tenuità del fatto e lo condannava per il reato di ingiuria
in danno dello stesso Sinante Colucci alla pena di giustizia e al risarcimento dei
danni in favore della parte civile.
Investito degli appelli dell’imputato e della parte civile, il Tribunale di

ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (revocando le
statuizioni civili), e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il
reato di minaccia in quanto estinto per prescrizione, condannandolo, per tale
capo, al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in complessivi
euro 600.

2. Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto ricorso
per cassazione – con istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile
– Michelle Carulli, attraverso il difensore avv. M. Marmottini, articolando cinque
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge
per avere il Tribunale di Perugia, in presenza del solo appello della parte civile,
riformato il capo penale della sentenza di primo grado di proscioglimento ex art.
34, d. Igs. 28/08/2000, n. 274, dichiarando l’estinzione per prescrizione del reato
di minaccia.
Il secondo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali in
relazione alla mancanza di procura speciale in capo al nuovo difensore nominato
dalla parte civile, dopo la revoca del primo, il solo munito di procura speciale.
Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla condanna al
risarcimento dei danni, avendo il Tribunale di Perugia ritenuto sussistente in capo
alla parte civile un pregiudizio di natura non patrimoniale derivante dal reato di
minaccia accertato sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa,
senza riscontro in altri elementi di prova.
Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla conferma della
condanna dell’imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile
nonostante la revoca delle statuizioni civili derivante dall’abrogazione dell’art.
594 cod. pen. e la rinuncia tacita alla costituzione di parte civile derivante dalla
mancanza di procura speciale del nuovo difensore della persona offesa nominato
il 12/03/2013.

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Perugia, con sentenza deliberata il 18/05/2016, ha assolto l’imputato dal reato di

Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla condanna
dell’imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile nel giudizio
di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

di questa Corte, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la
sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto
al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità
dell’imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della
domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente
statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile,
l’intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 – dep.
2017, Sdolzini, Rv. 268894; conf. Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv.
233918). Nel caso di specie, poiché l’azione penale era stata esercitata a norma
dell’art. 20, d. Igs. 28/08/2000, n. 274, sicché non ricorre l’ipotesi
dell’impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio
dell’imputato (art. 38, d. Igs. n. 274 del 2000), l’appello della parte civile era
solo agli effetti civili e, dunque, non legittimava la riforma del capo penale con la
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Pertanto, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.

3. Il secondo motivo non è fondato.
Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte, mentre «la procura di
cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. tende ad attribuire al procuratore la capacità di
essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l’istanza
risarcitoria in nome e per conto del danneggiato», «la procura ex art. 100 mira a
conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far
valere in giudizio la pretesa di detta parte»: «la differenza tra le due procure è
dunque radicale e tale resta anche quando unitamente alla prima venga, con lo
stesso atto, conferita alla stessa persona anche la seconda: la qual cosa è ben
possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si
rinviene nell’ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di
tali distinte scritture» (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv.
229179). Nel delineare la fisionomia della procura speciale rilasciata dalla parte
civile, le Sezioni unite sottolineano che la stessa parte civile «non può difendersi
da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di

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2. Il primo motivo è fondato. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza

procura speciale», atto, questo, che «conferisce la rappresentanza tecnica in
giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi,

attribuendogli il potere di

“compiere e ricevere.., tutti gli atti del procedimento (art. 100, quarto comma),
necessari allo svolgimento dell’azione civile: si tratta di una “capacità di schietto
diritto processuale”, che risponde ad un’esigenza prevalentemente pubblicistica»
(Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, cit.).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto «non
individuabile, nell’ambito del rapporto professionale tra avvocato e parte privata

penale per la tutela dei propri interessi civili, uno spazio logico-giuridico per
configurare un atto di nomina che non sia per sé procura speciale ex art. 100
cod. proc. pen., anche in ragione dell’assenza di alcuna formula
sacramentale/costitutiva, della seconda rispetto alla prima, prevista o imposta
dalla norma processuale», posto che «dal punto di vista funzionale, a ciò che
rappresenta l’atto di nomina

ex art. 96 cod. proc. pen. per l’imputato,

corrisponde la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. per la parte privata
che agisce per la tutela di interessi civili», sicché, in definitiva, «ciò che solo
rileva nell’atto che si limita a conferire l’incarico al difensore, tanto per l’imputato

(ex art. 96) quanto per la parte privata non imputato (ex art. 100), è la chiara
manifestazione di volontà (…) con l’individuazione della specifica procedura per
la quale ciò avviene (…) e degli elementi identificativi del professionista (…)»
(Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013 – dep. 2014, Scino, Rv. 259019).
Nel caso di specie, l’atto del 12/03/2013, conteneva l’univoca
manifestazione di volontà di Colucci, quale «parte civile costituita» nel
procedimento in questione, di attribuire all’avv. Libori lo jus postulandi ex art.
100 cod. proc. pen. Inoltre, in calce all’atto di appello era riportata nuova
procura speciale, espressamente volta all’impugnazione della sentenza del
giudice di pace, il che rende ragione, all’evidenza, del valido superamento della
presunzione di cui al comma 3 dell’art. 100 cod. proc. pen.

4. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo il principio di diritto affermato
dalle Sezioni unite di questa Corte, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod.
proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Il giudice di
appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, sottolineando

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non imputato che sia intenzionata a partecipare a momenti del procedimento

l’attendibilità intrinseca del dichiarante e la conferma della genuinità del suo
racconto offerta dalle dichiarazioni dello stesso imputato circa il contesto nel
quale si svolsero i fatti (la rumorosità dei lavori intrapresi e il clima di tensione
che ne era scaturito). A fronte della motivazione della sentenza impugnata, i
rilievi del ricorrente in ordine, ad esempio, ai contenuti della denuncia presentata
dalla persona offesa o alla titolarità dei diritti sull’area tra gli edifici dei due
(rilievi, questi ultimi, peraltro articolati in termini del tutto aspecifici) danno
corpo, al più, a censure di merito, volte a sollecitare a questa Corte una

materiale probatorio che il giudice di appello ha operato, sostenendola con
motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che — ferma la
validità della procura speciale del 12/03/2013 – la conferma della condanna alle
spese disposta dal giudice di primo grado trova fondamento nell’accoglimento
dell’appello agli effetti civili in ordine al reato di minaccia.

6. Il quinto motivo non è fondato, per le ragioni indicate a proposito del
secondo motivo, sicché la valida instaurazione del giudizio di appello sul
gravame della parte civile giustifica la condanna dell’imputato alla rifusione delle
spese sostenute nel grado.

7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli
effetti penali, mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato e il
ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado
dalla parte civile, liquidate, alla luce della nota spese depositata, come da
dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali; rigetta il
ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio in favore della parte civile che liquida in complessivi euro
2200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 02/03/2018.
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Depositato in Cancelleria
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rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del

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