Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1571 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1571 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LETO GAETANO N. IL 11/09/1958
avverso l’ordinanza n. 2114/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata in data 22 novembre 2011 il Tribunale di
sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze di rinvio facoltativo
dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare in luogo del
medesimo rinvio proposte, ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e 47 ter, comma
1 ter, Ord. Pen., da Leto Gaetano, detenuto in espiazione della pena di anni
–
25 di reclusione per bancarotta, furto, estorsione, truffa, ricettazione ed
altro.
A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che le plurime
patologie di natura cronica, sofferte dal Leto, con situazione clinica
sostanzialmente stabile, erano trattabili in ambiente carcerario col ricorso,
ove necessario, a presidi sanitari esterni ai sensi dell’art. 11 Ord. Pen.
Ha aggiunto il Tribunale la valutazione della non trascurabile pericolosità
sociale del Leto, cocainomane, più volte ammesso in passato a misure
alternative alla detenzione in carcere che gli erano state revocate, e in
segnalati rapporti di frequentazione con appartenenti alla
indrangheta,
richiamando al riguardo le informazioni di polizia oltre alla relazione di
sintesi dei tecnici del trattamento penitenziario.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Leto,
tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce l’erronea
applicazione della legge penale con riguardo, in particolare, all’art. 147 cod.
pen., e la manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei titoli dati ai motivi proposti,
mira ad ottenere una nuova valutazione, nel merito, della domanda
proposta.
Il Tribunale, peraltro, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni della logica e del diritto, ha dato ragione del diniego del beneficio
per ritenuta assenza di condizioni di grave infermità fisica e per apprezzata
sussistenza del concreto pericolo di commissione di altri delitti, nel rispetto
del dettato normativo di cui all’art. 147, comma primo, n. 2, e comma
quarto, cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
Ci
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa