Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1571 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1571 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia
nei confronti di:
Sartori Paolo n. il 16.2.1968
avverso la sentenza n. 301187/2012 pronunciata dal Tribunale di
Venezia il 5.7.2012;
sentita nella camera di consiglio del
Cons. dott. Marco Dell’Utri;

12.12.2013

la relazione fatta dal

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. A.
Gialanella, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Venezia per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto
i. — Con atto del 14/17.8.2012, il procuratore generale presso
la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 5.7.2012, con la quale,
sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell’imputato, è stata
applicata, nei confronti di Paolo Sartori, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la
pena di sei mesi di reclusione, in relazione ai reato di lesioni colpose e
omissione di soccorso stradale (di cui all’art. 189, commi 6 e 7, c.d.s.),
ritenuti in continuazione tra loro, dallo stesso commessi in Noale, il
13.7.2010.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale veneziano censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nella parte in cui
ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida a carico dell’imputato (ai sensi
dell’art. 222 c.d.s.), nonché laddove, nel ritenere erroneamente la
sussistenza della continuazione tra i reati contestati all’imputato (nonostante l’inconciliabilità del reato di lesioni colpose contro il requisito dell’unicità del disegno criminoso previsto dall’art. 81, cpv., c.p.),
ha applicato all’imputato una pena illegale.
Sulla base di tali motivi d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con
l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al tribunale di Venezia
per l’ulteriore corso.
Con memoria depositata in data 25.11.2013, il ricorrente ha
invocato il rigetto del ricorso proposto dal procuratore generale, oltre
alla pronuncia dell’annullamento della sentenza impugnata in relazione al reato di lesioni colpose, avuto riguardo all’improcedibilità
relativa a detto reato per difetto di querela.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, l’istituto della continuazione tra i reati prevista dall’art. 81,
cpv., c.p., non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, atteso che
l’unicità del disegno criminoso che caratterizza la nozione della con-

2

tinuazione tra reati presuppone il ricorso di un atteggiamento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi, nei quali l’evento non è, per definizione, voluto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 6579/2012, Rv.
252041; Cass., Sez. 4, n. 35665/2007, Rv. 237454).
Ciò posto, tenuto conto della natura necessariamente dolosa
dei reati di cui all’art. 189 c.d.s. contestati a carico del Sartori (cfr.
Cass., Sez. 4, n. 34335/2009, Rv. 245354; Cass., Sez. 4, n. 5510/2012,
Rv. 254667), il riconoscimento, da parte del tribunale di Venezia, della continuazione tra tutti i reati in questa sede contestati all’imputato
(lesioni colpose e omissione di soccorso stradale di cui all’art. 189,
commi 6 e 7, c.d.s.) e l’avvenuta applicazione di una pena calcolata
secondo il corrispondente meccanismo di cui all’art. 81, cpv., c.p., ha
comportato l’irrogazione, nei confronti dell’imputato, di una pena illegale, avendo il giudice a quo omesso di considerare la necessità di
applicare a carico del Sartori una pena risultante dal cumulo delle
pene corrispondenti a ciascuno dei reati commessi.
La nullità della sentenza conseguente all’applicazione di una
pena illegale, nel travolgere il patto d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione della pena, comporta (assorbite le restanti
censure avanzate dal procuratore ricorrente e le odierne richieste
dell’imputato) l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
e la contestuale trasmissione degli atti al tribunale di Venezia per
l’ulteriore corso.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2013.

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA