Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1570 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1570 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PANDOLFI GIUSEPPE N. IL 04/06/1981
avverso la sentenza n. 766/2011 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 07/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 novembre 2011, resa ai sensi dell’alt 444 e ss. cod.
proc. pen., il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha
applicato, su richiesta delle parti, la pena di mesi dieci di reclusione a Pandolfi

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pandolfi
personalmente, il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli
artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. per la negata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e l’inosservanza dell’art. 420 ter cod. proc. pen., per non
avere il Tribunale autorizzato lo stesso Pandolfi, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno nel comune di Boscoreale, a presentarsi davanti al medesimo
Tribunale di Torre Annunziata per partecipare all’udienza del 7 novembre 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Nell’ordine, è manifestamente infondata l’eccepita violazione della norma
processuale di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen., in tema di impedimento a
comparire dell’imputato.
E, invero, il fatto che l’imputato sia sottoposto alla misura del soggiorno
obbligato non costituisce, di per sé, impedimento assoluto atto a giustificare la
mancata comparizione all’udienza, salvo che egli dimostri che, nonostante la
richiesta rivolta al Tribunale competente in materia di misure di prevenzione, gli
sia stata negata l’autorizzazione necessaria a recarsi nel luogo di celebrazione
del processo (Sez. 2, n. 16352 del 06/04/2006, dep. 12/05/2006, Longhitano,
Rv. 234751; Sez. 5, n. 38422 del 12/07/2010, dep. 29/10/2010, La Marca, Rv.
248649).
Nel caso in esame il Pandolfi, ritualmente citato per l’udienza del 7
novembre 2011, non richiese all’autorità giudiziaria competente l’autorizzazione
a spostarsi dal comune di Boscoreale, dove aveva l’obbligo di soggiorno, in
quello di Torre Annunziata dove fu celebrato il processo; mentre rilasciò al suo
difensore la procura speciale per concordare con il pubblico ministero la pena
da proporre al Tribunale, manifestando in tal modo la sua volontà di partecipare
al processo tramite il suo difensore.

ci

Giuseppe per il reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956.

Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è la censura relativa al
trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Al riguardo, va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico
ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata,
sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità
dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,
dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal
patteggiamento.
Tanto premesso, la Corte osserva che il Tribunale, nell’applicare la pena
concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, apprezzando la congruità della pena pattuita,
escludendo l’aumento per la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale;
e, dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 cod.
proc. pen., alla stregua degli atti contenuti nell’acquisito fascicolo del pubblico
ministero, indicati in sentenza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre, Sez. U, n. 5777 del
27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv. 191134 e 191135; Sez. U, n.
10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n.
11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998, Verga, Rv. 211468).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in
euro millecinquecento.

2

della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

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