Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 157 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 157 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLOMEO LUIGI N. IL 29/04/1940
avverso la sentenza n. 3471/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il eicorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) ccn riguardc al primo motivo, lo stesso passa sotto silenzio la precisa
afferniaziDle contenuta ;nell’impugnata sentenza secondo cui la stessa Bertolino,
sentita il 5 luglio 2005, aveva confermato la materialità del fatto posto in essere
dall’imputato., pur cercando — si aggiunge “di accreditare l’inverosimile assunto che
si trattasse di una dimostrazione, legata ad una discussione civile fra i due”; il che
vale ad escludere la fandatezza di quanto sostenuto nel ricorso, secondo cui la corte
di marito avrebbe assunto a base del suo convincimento le sole dichiarazioni “de
relato” della figlia della nersona offesa; e, del resto, lo stesso ricorrente, nel lamentare
(come fa nei secondo -notivo) che non fosse stata ritenuta attendibile la persona
offesa
do aveva cicinia,rato che il gesto a lui addebitato aveva avuto uno scopo
meramente dimostrativo, finisce per ammettere implicitamente che quel gesto egli,
comunque., lo aveva eiTenivamente posto in essere;
b) CCIE riardo al secon lo motivo, la proposta doglianza si appalesa del tutto
pretestuosa t:!jaceae., tnna volta ammessa la materialità del fatto, comprensiva tanto
delle parole dette dall’imputato quanto dell’atto di puntare il coltello alla gola della
persona oesa. non vede sulla base di quale logica potesse escludersi o porsi in
dubhi ,) a sua obiettiva efficacia gravemente intimidatoria, quale che ne fosse la
soguc niva .aerezione da parte della stessa persona offesa; ciò in linea con il noto e
consolidate or lentamento di questa Corte, secondo cui il reato di minaccia ben può

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
BARTOLOMEO Luigi fu ritenuto autore del reato di minaccia grave in danno di
Bertol i no Lilia Anna, consistito nell’ aver minacciato quest’ultima di tagliarle la gola,
puntando nel contempo contro di lei un coltello, con esclusione, peraltro, della
punibilità essendosi ritenuto che egli, al momento del fatto, fosse in stato di mente
tale da escludere la ca)acità d’intendere e di volere;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando:
1) vizio di motivazione unitamente ad inosservanza e/o erronea applicazione
dell’art. 192
sull’assunto che indebitamente sarebbe stata ritenuta la obiettiva
sussistenza dei fatto addebitato all’imputato sulla sola base delle dichiarazioni “de
relato” rese dalla iglia della persona offesa e da quest’ultima, prima del suo
sopravvenuto decesso, non confermate, avendo anzi la stessa — si afferma — “per ben
due volte, in sede di indagini difensive ex artt. 391 bis e segg. c.p.p., decisamente
negato ogni addebito nei confronti del ricorrente”;
2) vizio di motivazione unitamente ad inosservanza e/o erronea applicazione degli
artt. 191 e 196 c.p.., sull’assunto che indebitamente la Bertolino sarebbe stata
ritenuta inattendibile quando aveva sostenuto che il gesto compiuto dal ricorrente
aveva avuto ‘uno scopo puramente e semplicemente dimostrativo”, senza alcun
intento di incuterle tintore;

essere cc’niLuraiH1e anch 2, quando la persona offesa abbia riferito di non essersi in
concreto sen .jia rtniid la;
– che la ritenuta inarr missibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
compr&;a, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
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di c0i)a, anche applizazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimas:’. equa fissAre in euro mille;

La Cf:rme dcharN inarimissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del : 3 -i -ceed merito nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle fli-iTylendi.
a. 1 2$ settembre 2013
Così (H ,- .c:so

P. Q. M.

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