Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 157 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 157 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIULLA ANDREA FELICE N. IL 05/10/1977
avverso il decreto n. 66/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da
Ciulla Andrea Felice di concessione della semilibertà, rilevando che il condannato
non aveva ancora espiato i due terzi della pena di anni otto e mesi nove di
reclusione relativa ai delitti ostativi.
Ricorre per cassazione Andrea Felice Ciulla, sottolineando che il
Magistrato di Sorveglianza di Firenze, nel concedere l’affidamento in prova
“terapeutico” ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990, aveva dichiarato che la pena
relativa al reato ostativo era stata scontata ma che tale provvedimento era stato
revocato a seguito della disposta revoca dell’indulto precedentemente concesso.
Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 665, comma 5, cod. proc. pen.: il
Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto acquisire tutte le informazioni e i
documenti necessari; inoltre contesta il merito del decreto impugnato,
sottolineando che, anche dopo la revoca dell’indulto, la pena residua era molto
inferiore alla metà della pena utile per accedere al beneficio della semilibertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Premesso che l’affermazione incidentale del Magistrato di Sorveglianza di
Firenze in ordine all’avvenuta espiazione della pena inflitta per il delitto ostativo
era basata su provvedimenti di cumulo superati da quello emesso dal
Procuratore Generale di Ancona il 18/7/2014, erroneamente il ricorrente
richiama la regola che permette la concessione della semilibertà dopo
l’espiazione di metà della pena: al contrario, trattandosi di condannato per uno
dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., la misura alternativa può essere applicata
solo dopo l’espiazione di almeno due terzi di essa (art. 50, comma 2, ord. pen.).
Si tratta della regola esattamente applicata dal Presidente del Tribunale di
Sorveglianza che ha rilevato la mancanza di una delle condizioni di legge per la
concessione della misura richiesta.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
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2.
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso il 19 novembre 2015