Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15691 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 15691 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SAGLIOCCO CLAUDIO N. IL 03/03/1971
2) SAGLIOCCO FRANCESCO N. IL 30/09/1941
avverso la sentenza n. 238/2010 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
_
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (#….k„..:Get flOk
che ha concluso per p (

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.”‘

Data Udienza: 06/12/2012

Ricorrenti SAGLIOCCO Francesco – SAGLIOCCO Claudio

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 29 aprile 2011, il Tribunale di Larino, in composizione
monocratica, mandò assolti SAGLIOCCO Francesco e SA,GLIOCCO Claudio

,

Gualdalfiera 1 1 11 febbraio 2005 in danno di Detra Service s.r.I., “perché il fatto
non costituisce reato”.
La Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento dell’impugnazione proposta
dal Procuratore Generale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava gli
imputati colpevoli del delitto loro ascritto, con sentenza 14 giugno 2012,
condannando ciascuno, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata aggravante, alla pena di giustizia. I Giudici di seconda istanza hanno
ritenuto perfettamente integrato, oggettivamente e soggettivamente il delitto
contestato agli imputati, sorpresi dai Carabinieri a bordo di un autocarro munito
di braccio meccanico mentre, all’interno di area di proprietà comunale ( recintata
,ma con cancello aperto ) erano intenti a prelevare prodotti ferrosi di scarto
raccolti all’interno di apposito container.
Ricorrono gli imputati personalmente per cassazione proponendo distinti
ricorsi.
SAGLIOCCO Claudio, con una prima censurai lamenta la violazione dell’art. 606
lett. c), b) ed e) codice di rito. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata
sarebbe affetta da nullità per l’omessa notifica dell’avviso per l’udienza fissata
nel giudizio in grado d’appello, all’ avv. Franco Nardiello, nominato dal
coimputato Sagliocco Francesco all’udienza tenutasi in data 28 aprile 2011
dinanzi al Tribunale di Larino,in composizione monocratica anche se detta
nomina non risulta esplicitamente consacrata nel verbale riassuntivo,pur avendo
il Giudice dato atto nel verbale stenotipico della presenza del difensore di fiducia
per entrambi gli imputati. Sottolinea altresì il ricorrente che in tale circostanza
l’avv. Nardiello effettuò attività istruttoria; donde l’implicita equipollenza alla
nomina formale ove l’imputato nulla abbia eccepito in contrario ,come sancito
dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Sez. 3 n.17056 del 2006).
Con la seconda censura ( dedotta negli stessi termini anche da SAGLIOCCO
Francesco ) si denunzia il vizio di difetto di motivazione, nulla avendo
argomentato la Corte d’appello

in ordine alla sussistenza dell’elemento

dal delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso in

psicologico del reato, giudicato del tutto assente dal Giudice di prime cure con
congrua motivazione.
SAGLIOCCO Francesco con il primo motivo di ricorso, si duole anch’egli della
nullità della sentenza d’appello per la violazione dell’art.606 lett. c), b) ed e)
cod. proc. pen. anche a suo dire, della nullità della sentenza impugnata “per
l’omesso avviso dell’udienza di appello al difensore nominato all’udienza 28
aprile 2011 dinanzi al G. M. del Tribunale di Larino. In tale data il coimputato,
presente in udienza, ebbe a conferire l’incarico all’avv. Franco Nradiello del Foro
medesime ragioni già esposte dall’altro ricorrente.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto da Sagliocco Claudio va giudicato inammissibile per difetto di
legittimazione a sollevare, nei termini dedottií con la prima censura, eccezione
di nullità della sentenza impugnata, nell’interesse del coimputato Sagliocco
Francesco sul presupposto che costui avesse proceduto per facta condudentia
a nominare quale proprio difensore di fiducia l’avv. Franco Nardiello,nel corso
dell’udienza tenutasi il 28 aprile 2011 dinanzi al Giudice di prime cure.
Infondato risulta il primo motivo del ricorso proposto da Sagliocco Francesco.
Previo accesso agli atti ( come consentito e prescritto in questa sede in caso di
proposizione di eccezione di nullità) osserva il Collegio che,come già evidenziato
dalla Corte d’appello con l’ordinanza pronunziata alla prima udienza del 14
giugno 2012, dagli atti del giudizio di primo grado non si evinceva alcuna nomina
dell’avv. Franco Nardiello quale difensore di fiducia di entrambi gli imputati – e
segnatamente di Sagliocco Francesco – risultando invece indicato, quale

difensore di fiducia degli stessi, l’avv. Roberto Garofalo.

Dava atto altresì la

Corte distrettuale, nel far luogo al rigetto dell’eccezione preliminare sollevata
dall’avv. Franco Nardiello per l’omessa notifica dell’avviso per la suddetta
udienza del processo d’appello e della relativa richiesta di rinvio, che il predetto
legale, solamente in quella stessa udienza, aveva prodotto atto di nomina a
difensore di fiducia di entrambi gli imputati, datato 4 agosto 2011.
Egualmente infondato va giudicato il secondo motivo (proposto, negli stessi
identici termini, da entrambi i ricorrenti ) in punto al preteso difetto di
motivazione quanto alla sussistenza del dolo, affermata invece dalla Corte
d’appello, con congrue e puntuali argomentazioni, strettamente coerenti con le
risultanze, sul rilievo che si era acclarato che gli imputati si occupavano
professionalmente della raccolta di residui ferrosi di guisa che non potevano

2

di S.Maria C.V.” : nomina da ritenersi perfezionata per facta concludentia per le

considerarsi inconsapevoli dell’altruità di detto materiale, contenuto all’interno di
un container – ove già era stato evidentemente raccolto e conferito dai legittimi
detentori – posto all’interno di area recintata, ancorchè con il cancello lasciato
aperto, tanto restando vieppiù confermato dal fatto che costoro, all’arrivo dei
Carabinieri,

“ebbero a giustificarsi affermando di essere in possesso dell’

autorizzazione dell’Amministrazione comunale ” .
Ne discende che, ex art. 616 cod. proc.pen., entrambi gli imputati vanno
condannati al pagamento delle spese processuali e Sagliocco Claudio anche al

equo e congruo determinare in euro 1.000,00, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente ( cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Rigetta il ricorso di Sagliocco Francesco; dichiara inammissibile quello di
Sagliocco Claudio, Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
Sagliocco Claudio anche al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 6 dicembre 2012.

versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene

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