Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1569 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1569 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TARQUINI CARLO GIUSEPPE N. IL 29/10/1954
avverso l’ordinanza n. 33/2011 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del
IM4/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto
– che, per Il tramite del suo difensore, Tarquini Carlo Giuseppe ha proposto
ricorso per cessazione avverso l’ordinanza deliberata dal Tribunale di
Avezzano in data 28novembre 2011, in funzione di giudice dell’esecuzione
che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell’ordine di esecuzione
emesso nei suoi confronti il 9 novembre 2011;

personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cessazione;

Considerato in diritto
– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art.
589 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla declaratoria dl inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, congruamente determinablie in C 500,00 ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen.;

P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

– che il predetto, con atto in data 3 agosto 2012 sottoscritto

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