Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1568 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1568 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INGICCO PASQUALE N. IL 29/07/1981
avverso l’ordinanza n. 153/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/s9tifE le conclusioni del PG Dott. L v. 6i
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44k.
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1 R-Gt 1.< M ICA~D Udit_i_difensunk—vv.; C-0M 4/Ù44.4 44.1r( Data Udienza: 12/12/2013 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2011 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell'interesse di Ingicco Pasquale: ingiusta detenzione subita dall'istante dal 10 al 12 settembre 2005 perché tratto in arresto in quanto ritenuto in flagranza del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto non venne convalidato e fu seguito infine dal suo proscioglimento con formula ampia con sentenza del Secondo il giudice della riparazione è ravvisabile a fondamento dell'ingiusta detenzione un comportamento del ricorrente connotato da colpa grave in relazione al luogo e al contesto in cui egli fu arrestato e all'atteggiamento equivoco nel quale fu colto. 2. Avverso questa decisione l'Elmo propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 3. Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Ministero non ha svolto difese. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l'ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave. A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all'adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare. 27/9/2007, divenuta irrevocabile 5/11/2007. Nulla vieta al giudice della riparazione di prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell'esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita dal primo non rapportandosi ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio, che è diretto non ad accertare responsabilità penali, bensì solo a verificare se talune condotte abbiano quantomeno concorso a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo. Orbene, nel caso di specie, la corte distrettuale si è attenuta a tali principi, rispetto della normativa di riferimento, che la condotta dell'Ingicco aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione (ancorché non corrispondente alla realtà effettiva) di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa - effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. È stato, in particolare, evidenziato che il richiedente, sorpreso in luogo pubblico da personale di polizia, era stato colto nell'atto di cedere qualcosa a giovani acquirenti nella villa comunale di Curti, peraltro nella medesima zona ove operavano a fini di spaccio altri soggetti insieme a lui arrestati ed in relazione ai quali l'arresto venne convalidato. Solo successivamente, dalle dichiarazioni dei presunti consumatori, risultò che il predetto aveva loro dato soltanto una cartina da utilizzare per fumare hashish che costoro si erano procurato altrove. Trattasi pertanto di condotta che in sé e per il luogo e il contesto in cui fu posta in essere oggettivamente risulta tale da poter indurre il sospetto di un suo contenuto o di una finalità illecita, tanto che soltanto l'acquisizione, in un successivo momento, di informazioni sull'esatta consistenza degli oggetti ceduti ai terzi acquirenti ha consentito di accertarne la liceità. 3. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, cui segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2013. avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel

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