Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15674 del 16/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15674 Anno 2018
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALSETTA CARLO nato il 29/06/1974 a GENOVA

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma della
decisione impugnata, condannava Carlo Falsetta alla pena di 4 mesi di arresto e
600,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, commesso a Campomorone il 23/03/2014.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo dell’avv. Giovanni

motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista
di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento
sanzionatorio irrogato al ricorrente, censurato sotto il profilo dell’eccessività
dosimetrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunziando
violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche
regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma,
postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede
il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta correttamente
vagliato dalla Corte di appello di Genova.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del
21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv.
254988).
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Falsetta
discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati
dalla Corte di appello di Genova nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133
cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta
dell’imputato, che non consentivano, anche alla luce dei precedenti penali
dell’imputato, l’attenuazione della pena invocata dalla difesa del ricorrente, nei
termini correttamente esplicitati a pagina 3 della sentenza impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carlo Falsetta deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
2

Dellepiane, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di

versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle

Così deciso il 16/03/2018.

ammende.

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