Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15671 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15671 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
DI NAPOLI LUIGI nato il 19/07/1950 a TAVIANO

avverso l’ordinanza del 24/11/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Luigi DI NAPOLI, con atto a propria firma in data 2411.2017, alla stregua

del mancato rilascio della totalità degli atti processuali di cui aveva fatto
richiesta, presagendo l’esistenza di “fattori ambientali” alla base di tale
situazione, anche in ragione del proprio personale impegno “a tutela della
legalità e della trasparenza”, ha formalizzato istanza di rimessione del processo
pendente a suo carico innanzi alla Corte d’appello di Salerno per il reato di
calunnia, processo poi definito il giorno successivo con la pronuncia di sentenza

in pari data, della sussistenza degli estremi per la sospensione del processo
medesimo.
2.

La pronuncia, subito di seguito alla proposizione della presenta

impugnazione, della ricordata sentenza assolutoria comporta il venir meno
dell’interesse del

ricorrente.

Ne consegue,

ex lege,

la declaratoria

d’inammissibilità, senza il carico di spese e sanzioni in ragione del detto tenore
della pronuncia della Corte distrettuale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 03.03.2018

assolutoria a favore dell’appellante DI NAPOLI, previa esclusione, con ordinanza

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