Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15670 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15670 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERGIA LORENZO nato il 23/04/1988 a CUNEO

avverso la sentenza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 47995/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e violazione del
combinato disposto degli artt. 85 e 88 cod. pen., 70 cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU, 2, 3 e
111 Cost., in quanto il giudice non ha considerato che l’imputato versa in gravi condizioni di
salute, che possono aver compromesso la capacità di scegliere il rito alternativo e di prestare il
consenso. Deduce che il Bergia il giorno dell’udienza era ancora in evidente stato confusionale e
aveva dichiarato di aver assunto gocce per stabilizzare l’umore; nei mesi precedenti era stato in
Francia, ove viveva in una condizione di grave disturbo psico-fisico, come documentato dalla
certificazione dello specialista psichiatra, allegata. Il difensore d’ufficio non ha colto tale
situazione critica né ha rappresentato la necessità di approfondimenti sulla capacità dell’imputato
di esprimere un valido consenso: tuttavia, sulla scorta della documentazione prodotta, sussistono
fondati dubbi sull’imputabilità per vizio di mente del Bergia. Segnala che questa Corte ha
ritenuto irrilevante che i dubbi sull’imputabilità, anche se preesistenti al consenso, siano emersi
dopo l’emissione della sentenza di patteggiamento, trattandosi di elementi che incidono sulla
validità del consenso.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Premesso che, come ritenuto da questa Corte, in tema di patteggiamento, il giudice è
tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato e la sua capacità di stare in
giudizio, di talché è invalido l’accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente
all’emissione della sentenza, che l’imputato non aveva tali capacità al momento in cui ha espresso
la sua volontà (Sez. 6, n. 7530 del 21/01/2016, Amodio, Rv. 266104; Sez. 6, n. 13183 del
02/04/2012, Gugole, Rv. 252594), nel caso di specie non si ritengono sussistenti elementi di
dubbio sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato né sulla capacità di partecipare
consapevolmente al processo.
Nella sentenza il giudice ha dato atto che all’udienza di convalida l’imputato aveva
dichiarato di non ricordare quasi nulla dell’accaduto perché aveva bevuto ed era andato fuori di
testa, si scusava con le forze dell’ordine e per le reazioni nei loro confronti ed ammetteva la
propria responsabilità; dal verbale di udienza in atti risulta, inoltre, che l’imputato dichiarò di
avere preso al mattino delle gocce per stabilizzare l’umore.
Va rilevato, in primo luogo, che l’arresto era avvenuto il pomeriggio del giorno
precedente a quello di udienza; che l’imputato rispose all’interrogatorio e personalmente richiese
l’accesso al rito alternativo; che non risulta da alcun elemento che l’imputato versasse in stato
confusionale ed è del tutto indeterminata la tipologia e posologia del farmaco assunto, del quale
non risulta fornita alcuna prescrizione medica né noti gli effetti.
In secondo luogo, va evidenziato che la certificazione specialistica prodotta ricostruisce
la lunga storia di abuso di cocaina dell’imputato, i tentativi di disuassefazione, intervallati da
ricadute nel consumo di droga, con un recente ricovero del febbraio 2017 e la successiva fuga
dall’ospedale per recarsi in Francia e poi ritornare ed allontanarsi nuovamente.
Preso atto che lo specialista conclude che il Bergia è affetto non solo da abuso e
dipendenza da sostanze stupefacenti, ma anche dalle conseguenze legate alla loro assunzione
cronica, essendo visibili segni di patologia persistenti nel tempo (alterazione ideativa con
ideazione persecutoria, disgregazione emotiva affettiva, ridotta capacità di gestire gli impulsi,
irritabilità e aggressività) rilevanti, a suo parere, ai fini dell’imputabilità, va tuttavia, evidenziato

Il difensore di Bergia Lorenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Imperia ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di mesi 6 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, con la
diminuente per il rito e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

che non risulta attestata una precisa patologia psichiatrica, potenzialmente incidente sulla
capacità di intendere e di volere e sulla capacità dell’imputato di stare consapevolmente in
giudizio, tale da giustificare dubbi sulla capacità dell’imputato di determinarsi e di prestare un
valido consenso ed imporre al giudice una verifica sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

./

Il consigliere este
1sore
Anna Crisc o

Il Presidente
Andrea onci

P. Q. M.

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