Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1567 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1567 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SISTO LUIGI N. IL 24/03/1976
avverso l’ordinanza n. 1387/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 20/11/2012
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con l’ordinanza Indicata in epigrafe,
dichiarava inammissibile l’istanza di applicazione di misura alternativa
(affidamento in prova ovvero detenzione domiciliare) proposta da Sisto Luigi,
commesso il 21 novembre 2009, causa ostativa ex art. 58 quater comma 1°
legge n. 354/1975 alla concessione del benefici penitenziari richiesti per la
durata di anni tre dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della pena;
– che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il condannato,
personalmente, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione,
sostenendo, che il tribunale nel decidere sulla sua istanza, aveva del tutto
trascurato alcuni dati assolutamente rilevanti, e segnatamente l’entità minima
della pena da espiare (quattro mesi di reclusione) e la conseguenza negativa che
l’esecuzione della stessa in ambito carcerarlo avrebbe comportato (perdita del
lavoro, faticosamente ottenuto dopo un lungo periodo di disoccupazione);
Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non specifici;
– che infatti, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, si basano su
circostanze di fatto non pertinenti ed In parte non verificablli (quanto alla dedotta
perdita del lavoro), laddove il giudice di merito, correttamente interpretando
l’art. 58 quater ord. pen., ha fatto riferimento ad un divieto temporaneo di
concessione della misura (della durata di anni tre), nel caso di specie ancora
operante, non potendo certamente disconoscersi l’obiettivo valore sintomatico di
pericolosità sociale ed Insufficiente revisione critica della condotta illecita, che la
norma attribuisce alla condanna per evasione;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
risultando costui detenuto in espiazione di una condanna per il delitto di evasione
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00;
P.Q.M.
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
Ammende
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle