Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15669 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15669 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZOPPO GENNARO nato il 27/07/1982 a TARANTO

avverso la sentenza del 23/06/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi otto di reclusione,

pronunciata in data 23.06.2017 dal giudice’ monocratico del Tribunale di Taranto
per il reato di evasione, ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di
fiducia di Gennaro ZOPPO, il quale, in forza di un unico motivo di doglianza,
deduce violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il giudice valutato
la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen.,
come “desumibile sostanzialmente da un’evidente superficialità della motivazione

2.

Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile.
E’ principio assolutamente consolidato – nel vigore della pregressa

disciplina in materia, qui applicabile

ratione temporis –

che, in sede di

applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta
che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche
deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica e la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost.; ancora – e per quanto qui in particolare
interessa – con il richiamo all’art. 129 c.p.p., sufficiente a dar conto
dell’avvenuta pertinente delibazione, onde escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste.
A detti criteri il giudice del Tribunale di Taranto si è puntualmente
attenuto, richiamando, anzi, gli elementi in atti, ivi compresa l’ammissione
dell’addebito da parte dell’imputato, che escludono in concreto la possibilità di
far luogo ad una pronuncia liberatoria, non a caso evocata solo astrattamente dal
ricorrente.
Logico corollario di quanto precede è che

“È inammissibile

il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento
e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la
relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa,
come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in
quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Conforme, sez. II,
14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata).” (così Cass. Sez. 5, sent. n. 21287
del 25.03.2010, Rv. 247539).

della predetta sentenza”.

Seguono le statuizioni di legge, nella congrua misura di seguito
specificata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. •
Così deciso in Roma, 1’08.03.2018

Il presidet.te est.

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