Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15668 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15668 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BACHMATCHI LAZAR nato il 23/04/1989

avverso la sentenza del 15/12/2016 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi quattro e giorni

venti di reclusione, deliberata dal giudice monocratico del Tribunale di Monza il
15.12.2016 per i reati, unificati per continuazione, di resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni personali aggravate, ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato Lazar BACHMATCHI, il quale deduce che, alla base della pronuncia
qui impugnata, vi sarebbe stato “un equivoco” insorto tra il legale e l’imputato,
per via della “non perfetta conoscenza” della lingua italiana da parte di

ex art. 444 c.p.p.”.
2.

E’ ampiamente consolidato il principio per cui,

“In tema di

patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale
qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica
rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo’ in particolare escludersi
l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico
del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con
immediatezza dalla contestazione” (così Sez. 7, ord, n. 39600 del 10.09.2015,
Rv. 264766). Il che si attaglia al caso di specie, in cui l’assunto difensivo passa
attraverso una soggettiva giustificazione, palesemente inverosimile oltre che
priva di qualsivoglia concreto elemento di supporto, comunque del tutto estraneo
al limitato ambito di rilevanza dell’errore, per quanto detto circoscritto alle sole
ipotesi di cui sopra, che giustificano il sospetto che ci si trovi innanzi alla
possibilità, non consentita dalla legge, “che l’accordo sulla pena si trasformi in un
accordo sui reati” (v. Sez. 3, sent. n. 46373 del 26.01.2017, Rv. 271789).
Seguono le statuizioni di legge, nella congrua misura di seguito
specificata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il Og.03.2018

quest’ultimo, “il quale non intendeva affatto addivenire ad un accordo sulla pena

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