Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15664 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15664 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMBASILE CARMELO nato il 17/11/1970 a VIZZINI

avverso la sentenza del 11/09/2017 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi nove di reclusione,

deliberata dal giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone 1’11.09.2017 per i
reati, unificati per continuazione, previsti e puniti dagli artt. 336 e 582 – 585
cod. pen., ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, Carmelo SAMBASILE,
il quale, alla stregua di un unico motivo, deduce l’erroneità della qualificazione
giuridica del primo fatto di reato, asseritamente da ricondursi non già al

2.

Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile.
Ancorché la vigente formulazione dell’art. 448 cod. proc. pen.,

normativizzando gli esiti degli approdi giurisprudenziali in materia, ammetta
l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto di reato nel novero delle limitate
ipotesi che legittimano la proposizione di ricorso per cassazione avverso la
sentenza di applicazione della pena, nondimeno conserva piena validità
l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel vigore della
precedente formulazione della norma, secondo cui, “In tema di patteggiamento,
la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del
fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo
di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di
ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla
contestazione” (così Sez. 7, ord, n. 39600 del 10.09.2015, Rv. 264766). Il che si
attaglia esattamente al caso di specie, in cui l’assunto difensivo passa attraverso
una soggettiva lettura del fatto, peraltro riguardato in modo parziale e non certo
nella pienezza dell’accadimento descritto nel capo d’accusa, laddove la rilevanza
dell’errore è circoscritta alle sole ipotesi anzidette, posto che esse giustificano il
sospetto che ci si trovi innanzi alla possibilità, non consentita dalla legge, “che
l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati” (v. Sez. 3, sent. n.
46373 del 26.01.2017, Rv. 271789).
Seguono le statuizioni di legge, nella congrua misura di seguito
specificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 0.03.2018

paradigma dell’art. 336, bensì a quello dell’art. 612 cod. pen.

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