Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15663 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15663 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSETTI MARCELLO nato il 06/02/1965 a FARRA DI SOLIGO

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di fiducia di Marcello BUSETTI propone tempestivo ricorso per

cassazione avverso la sentenza con cui, in data 06.04.2017, la Corte di appello
di Venezia ha confermato la pronuncia del giudice monocratico del Tribunale di
Treviso, di condanna del prevenuto a pena di giustizia in relazione ai delitti,
unificati per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate,
oltre che della contravvenzione di cui all’art. 4 L. n. 110/1975.

violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte lagunare ribadito la
penale responsabilità dell’imputato, nonostante la sua condotta fosse stata
asseritamente determinata solo dallo “immotivato” comportamento dell’agente
operante che, all’esito dell’inseguimento compiuto per non aver rispettato il
prevenuto i limiti di velocità e di fronte al rifiuto del prevenuto di abbassare il
finestrino, gli aveva puntato addosso la pistola d’ordinanza. Non senza
aggiungere rl non condivisibile mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche, negato sulla scorta dei precedente e del tenore delle dichiarazioni
rese, erroneamente reputate “tutt’altro che genuine”.
2.

Il ricorso proposto va dichiarato senz’altro inammissibile: esso, infatti,

pretende di accreditare la propria personale valutazione dei fatti per cui è
processo, ciò che notoriamente non è consentito nella presente sede, perché
estraneo alla struttura propria del giudizio di legittimità, deputato unicamente a
verificare la correttezza giuridica del discorso giustificativo svolto dal giudice di
merito, in uno con l’assenza di elementi di manifesta illogicità dello stesso. Allo
stesso modo in cui non censurabile è qui la mancata concessione delle
attenuanti generiche, di cui la Corte territoriale ha fornito puntuale e non certo
incongrua giustificazione.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 08.03.2018

In particolare, il legale ricorrente, alla stregua di un unico motivo, deduce

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