Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15662 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15662 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI LUCA nato il 01/01/1964 a ROMA

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di fiducia di Luca ROSSI propone tempestiva impugnazione

avverso la sentenza in data 07.06.2016 con cui la Corte d’appello di Roma ha
confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa Capitale, di condanna
del prevenuto a pena di giustizia per il reato previsto e punito dall’art. 337 cod.
pen.: ciò in quanto il provvedimento impugnato sarebbe inficiato dal vizio di cui
all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non essendo asseritamente riuscito a fornire
“una motivazione logica in ordine alla ritenuta coincidenza degli elementi che

sentenza impugnata”.
2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni

previste dall’art. 616 del codice di rito, nella misura di giustizia specificata in
dispositivo: esso, invero, risulta del tutto generico, essendosi risolto nella mera
ed apodittica affermazione sopra riprodotta, in assenza di qualsivoglia reale
confronto con il discorso giustificativo svolto dalla Corte capitolina, che, ancorché
sinteticamente, ha rappresentato i dati fattuali che valgono a dare piena
contezza della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato per cui è
processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’08.03.2018
Il presidete est.

avrebbero indotto il giudice di seconda istanza a confermare integralmente la

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