Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15661 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15661 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA LEONARDO nato il 26/01/1988 a ROMA

avverso la sentenza del 07/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI; Al-

S—

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di fiducia di Leonardo BEVILACQUA propone tempestiva

impugnazione avverso la sentenza in data 07.04.2016 con cui la Corte d’appello
di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa Capitale,
di condanna del prevenuto a pena di giustizia per il reato previsto e punito
dall’art. 385 cod. pen.
Per l’esattezza, il provvedimento impugnato sarebbe incorso in una
duplice violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: in primo luogo, per via

soggettivo del reato”; secondariamente, in ragione del trattamento sanzionatorio
applicato all’imputato, in spregio dei parametri di cui agli artt. 132, 132 bis, 133
e 62 bis cod. pen.
2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni

previste dall’art. 616 del codice di rito, nella misura di giustizia specificata in
dispositivo.
Manifestamente infondato e comunque non consentito è il primo profilo di
doglianza: la Corte capitolina – come già il primo giudice – ha dato atto che il
prevenuto non fu trovato all’interno dell’abitazione in cui era assegnato agli
arresti domiciliari, venendo poi “incontrato” dagli operanti, mentre si stavano
allontanando, nella hall del palazzo in cui trovasi l’abitazione medesima, onde
non si vede come possa essere messo in discussione il carattere volontario
dell’allontanamento da parte del BEVILACQUA, mentre la dissertazione in ordine
al posizionamento della citata hall, “nelle prossime adiacenze” del luogo di
assegnazione degli arresti domiciliari, al di là di altre agevoli considerazioni,
introduce elementi di fatto non compatibili con il giudizio di legittimità.
Relativamente alla seconda censura, è sufficiente il rilievo che la
doglianza in tema di generiche risulta estranea al tenore dell’atto di appello a suo
tempo formalizzato, mentre, riguardo al quantum di pena, la Corte distrettuale
ha rilevato come essa sia stata determinata in misura pari al minimo edittale,
aumentata

ex lege

per via dell’applicata – e non contestata – recidiva

infraquinquennale e reiterata, risultando così al riparo da critiche di sorta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’08.03.2018

dell’erronea applicazione dell’art. 385 cod. pen., “in relazione all’elemento

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