Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1566 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1566 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NACCARELLA LUCIANO N. IL 24/06/1954
avverso l’ordinanza n. 37/2011 TRIBUNALE di LANCIANO, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Lanciano, con Il provvedimento indicato in epigrafe,
rigettava l’istanza proposta da Naccarella Luciano di scarcerazione per
decorrenza dei termini, essendo l’istante detenuto in espiazione pena;

– che in data 10 novembre 2011, l’istante, detenuto, ha presentato
dichiarazione d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art. 123

motivi;

Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c) cod.
proc. pen.;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

cod. proc. pen., riservando al proprio difensore la presentazione dei relativi

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